Sommario:
1. Gli interventi del legislatore fiscale: principio di dipendenza e doppio
binario – 2. La Finanziaria 2008 – 3. First Time Adoption – 4. Regime transitorio,
Operazioni Pregresse e Decreto Ministeriale 28 agosto 2009 n. 199 –
5.
Disciplina delle transazioni tra soggetti IAS e non IAS
1.
Gli interventi del legislatore fiscale: principio di dipendenza e doppio
binario
In
seguito al D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38, che ha introdotto nel nostro paese i
principi contabili internazionali, in attuazione del regolamento CE 19 luglio
2002 n. 1606, il legislatore fiscale ha dovuto rivisitare la proprie norme al
fine di considerare adeguatamente queste nuove regole di redazione del bilancio.
Un primo intervento legislativo si è reso necessario per non creare una
disparità[1] di trattamento tra
i soggetti IAS[2] e i soggetti che
continuano ad applicare la normativa interna ed assicurare così una neutralità[3]
dell’imposizione indipendentemente dai principi di redazione di bilancio
adottati[4], e, quindi, per
cercare di rendere i principi contabili internazionali irrilevanti ai fini
fiscali[5].
Tale
intervento normativo si è avuto con lo stesso D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38,
che contiene la disciplina transitoria, e con il quale si è scelto di mantenere
il principio di derivazione (dipendenza) dell’imponibile dall’utile/perdita
d’esercizio apportando modifiche ad alcuni articoli del TUIR; scegliendo di non
modificare il criterio secondo il quale si dà esclusiva rilevanza fiscale
all’aspetto giuridico delle operazioni aziendali, e non alla sostanza
economica, come rivendicato dai principi contabili internazionali, sono emersi
notevoli disallineamenti, sia qualitativi che quantitativi, tra le rilevazioni
fiscali e di bilancio[6], con una
conseguente complessità amministrativa per le imprese.
Al
legislatore si presentavano due possibilità:
a)
modificare
sostanzialmente la disciplina fiscale per assorbire il principio della sostanza
economica sulla forma giuridica, tipico degli IAS, e dare rilevanza così al
reddito maturato e non a quello prodotto (principio di derivazione integrale o
monobinario);
b)
adottare il
criterio del doppio binario puro, calcolando il reddito imponibile ai fini IRES
in modo del tutto autonomo dal risultato economico calcolato con i principi
contabili internazionali[7].
In
realtà, come su accennato, si è preferito stabilirsi in una posizione
intermedia, ma le novità introdotte nel 2005 non sono state esaustive ed il D.
Lgs. stesso non si è rivelato sufficiente ad affrontare in maniera organica la
materia[8], si sono comunque
verificati casi non contemplati dalle norme con conseguente incertezza e
difficoltà per i contribuenti che hanno piu’ volte interpellato
l’Amministrazione Finanziaria; è per questo che è stato necessario dar vita ad
un nuovo intervento legislativo che si è avuto con la L. 24 dicembre 2007 n.
244 ( d’ora in poi “Finanziaria 2008”), norma che ha rafforzato il principio di
derivazione[9] e modificato e
corretto ulteriormente il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, abbandonando
il principio di neutralità fiscale e cercando di coordinare la normativa
fiscale con gli IAS.
2. La Finanziaria 2008
La
Finanziaria 2008 ha sostanzialmente modificato le regole di determinazione del
reddito d’impresa per i soggetti IAS, ed ha rinviato ad un apposito decreto
ministeriale, D. M. 1° aprile 2009 n. 48, le regole di coordinamento e di
attuazione delle indicazioni generali in essa contenute[10].
La novità più importante è stata quella apportata all’art. 83 del T.U.I.R.,
ovvero il riconoscimento fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione
temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili
internazionali, anche in deroga alle disposizioni del Testo Unico stesso[11],
e la conseguente eliminazione dell’inciso che prevedeva che il reddito dei
soggetti IAS fosse aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei
principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio;
quindi, a partire dal 2008, le imprese hanno cominciato a considerare, ai fini
dell’imposizione, le operazioni aziendali non più sulla base dell’aspetto
giuridico formale degli atti negoziali, ma sulla base della loro sostanza
economica. Il regolamento attuativo[12] della Finanziaria
ha però chiarito che la portata derogatoria del nuovo art. 83 è limitata alle
qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni, e non anche alle
valutazioni e quantificazioni[13]; ciò significa
che il legislatore fiscale ha recepito il principio della sostanza economica
sulla forma giuridica[14], ma non è andato
in alcun modo ad intaccare quelle disposizioni che pongono dei limiti
quantitativi alla deducibilità di costi, o dei vincoli alla totale rilevanza
fiscale di stime e valutazioni di bilancio, o che detassano anche parzialmente
componenti positivi di reddito, o che prevedono forme di rateizzazione.
In tal
modo la nuova norma ha introdotto un regime di determinazione del reddito
imponibile per i soggetti IAS di stretta derivazione[15]
(o derivazione forzata) dal risultato di bilancio, anche per semplificarne la
determinazione , gli adempimenti dichiarativi e ridurre il rischio di errore
causati da una più difficile gestione del doppio binario, abbandonando così il
criterio di neutralità fiscale che generava, come già detto, disallineamenti
contabili-fiscali di difficile gestione[16], ed attribuendo
rilevanza agli IAS anche da un punto di vista fiscale. Tuttavia, come vedremo,
il principio di neutralità sopravvive in sede di prima applicazione dei
principi contabili internazionali[17] (FTA) e del
relativo trattamento tributario. L’art. 83, come novellato nel 2005, stabiliva
che, per non generare oneri o vantaggi fiscali per le imprese, ma proprio per
garantire una parità di trattamento, ai fini del calcolo dell’imponibile
fiscale, il risultato di bilancio doveva essere aumentato/diminuito degli
elementi positivi e negativi di reddito che per effetto dei principi contabili
internazionali erano imputati direttamente a patrimonio netto[18],
e, per il rispetto del criterio di imputazione ex art. 109 del T.U.I.R., le
componenti negative si consideravano imputate a conto economico; quindi in sede
di prima applicazione degli IAS l’utile o la perdita d’esercizio doveva essere
incrementata/decrementata delle componenti reddituali imputati a patrimonio
netto per effetto degli stessi principi. E’ importante sottolineare che con il
sistema ante Finanziaria 2008, i soggetti IAS, nel determinare il reddito
imponibile dovevano sommare tutti gli elementi positivi di reddito e sottrarre
quelli negativi imputati a patrimonio netto, e poi fare variazioni opposte nel
caso in cui questi non assumessero rilevanza ai fini fiscali; oggi invece è
sufficiente apportare variazioni in aumento e diminuzione solo per gli elementi
imputati a patrimonio che assumono effettiva rilevanza impositiva[19].
3.
First Time Adoption (FTA)[20]
Quando
una società utilizza per la prima volta, nella redazione del bilancio, i
principi contabili internazionali, deve, al fine di avere i dati dell’esercizio
comparativo, applicarli anche al bilancio dell’anno precedente, ormai
conclusosi e redatto secondo i principi contabili italiani e per il quale è già
stata presentata dichiarazione dei redditi; in questo modo si ottiene lo Stato
Patrimoniale di apertura del primo esercizio IAS, con un incremento o
decremento del patrimonio netto dovuto alle differenze nei criteri di
valutazione dei diversi principi contabili, nazionali e internazionali[21].
Il
trattamento fiscale delle FTA è disciplinato dall’art.13 del D. Lgs. 28
febbraio 2005 n. 38, fatto salvo dalla Finanziaria 2008 sia per mantenere un
regime di neutralità in sede di prima applicazione ed evitare effetti positivi
o negativi per le imprese[22], sia per
uguagliare il trattamento tributario dei soggetti che hanno adottato gli IAS
già a partire dal 2005 e quelli che hanno effettuato tale passaggio a partire
dal 2008[23].
Come
abbiamo visto però l’art. 83 del T.U.I.R. è stato nuovamente modificato dalla
Finanziaria, introducendo il criterio della sostanza sulla forma e sopprimendo
l’inciso che prevedeva che il reddito dei soggetti IAS fosse aumentato o diminuito
dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono
imputati a patrimonio netto. Questa nuova disposizione rileva per gli esercizi
a regime di applicazione degli IAS, e quindi per le componenti reddituali che
nascono in costanza d’applicazione di tali principi, mentre si ritiene che per
gli incrementi/decrementi di patrimonio netto derivanti dalla FTA permanga
quella neutralità derivante dalla rilevanza fiscale degli elementi giuridici su
quelli sostanziali, con la gestione di un doppio binario[24],
e con l’applicazione di norme fiscali diverse rispetto a quelle applicate in
fase di regime; bisogna quindi rifarsi alla dicitura dell’art. 83 anteriore
alla Finanziaria (con irrilevanza fiscale delle riserva di FTA), che non ha
modificato, quindi, il regime di neutralità fiscale delle differenze che
emergono nel primo anno di applicazione degli IAS.
La
conseguenza della neutralità fiscale della FTA è una divergenza tra valori
civili e valori imponibili[25], per le quali il
regolamento anti-crisi ha previsto la possibilità di un riallineamento oneroso;
tale divergenza è dovuta, in questa fase di transizione, all’applicazione del
principio della forma giuridica sulla sostanza economica, differentemente dal
criterio che viene applicato a regime. In conclusione, le imprese che hanno
adottato i principi contabili internazionali prima del 2008, e quelle che li
hanno adottati a partire da tale esercizio, devono ancora gestire le differenze
di FTA con il metodo del doppio binario, fino al loro completo esaurimento, ma,
come accennato, il legislatore ha dato la facoltà di affrancare i
disallineamenti, nuovi e pregressi, con il pagamento di un’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi, dell’IRAP e delle eventuali addizionali[26],
l’affrancamento ha natura opzionale e la facoltà può essere esercitata nella
dichiarazione dei redditi. Tale regime è però applicabile alle sole differenze
positive tra valori di bilancio (IAS) e valori fiscali, ovvero quelle che hanno
un effetto positivo sul reddito d’impresa imponibile negli anni futuri, mentre
per le differenze negative di FTA, con effetti negativi sugli esercizi futuri,
non essendo possibile l’affrancamento, si dovrà obbligatoriamente continuare ad
applicare il sistema del doppio binario[27].
4.
Regime transitorio, Operazioni Pregresse e Decreto Ministeriale 28 agosto 2009
n. 199
Come già
accennato, per garantire un passaggio dal regime della neutralità[28]
a quello della derivazione forzata[29] senza tante
difficoltà e complicazioni per i contribuenti ed il fisco stesso, il
regolamento attuativo ha previsto una disciplina transitoria con regimi
facoltativi di riallineamento delle divergenze tra valori fiscali e contabili
determinatisi a partire dal 2005[30] (anno di prima
adozione degli IAS). Il problema è stato affrontato dall’art. 15 del D. L. 11
novembre 2008 n. 185 che contiene la disciplina del riallineamento di tali
differenze, valida sia ai fini IRES che IRAP[31].
Per ciò
che riguarda le operazioni pregresse, sorte prima del 2008, che hanno generato
dei disallineamenti per effetto dell’applicazione delle vecchia disciplina ed i
cui effetti reddituali e patrimoniali non si siano ancora esauriti, vi è
l’obbligo di continuare ad applicare i criteri fiscali precedenti fino ad
esaurimento dei loro effetti reddituali e patrimoniali, a meno che non si
tratti di operazioni per le quali il soggetto IAS abbia già attribuito valenza
fiscale alle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni in
bilancio previste dagli IAS[32], e a patto che
l’impresa non decida di optare per uno dei regimi facoltativi di riallineamento[33];
per il resto sono riallineabili le divergenze esistenti al 1° gennaio 2009, con
effetto a partire da tale data, ovviamente non rilevano quelle differenze che,
se pur sorte nel triennio precedente, si siano riassorbite entro il 31/12/2008[34].
Ribadiamo che il riallineamento è facoltativo[35] ma oneroso, con
il pagamento di un’imposta ad aliquota ordinaria o ridotta in base alla
tipologia di affrancamento scelta; il legislatore ha previsto poi diverse
categorie di riallineamento in base alle diverse fattispecie di differenze
contabili-fiscali, siano esse quantitative o qualitative, e l’impresa deve
apertamente manifestare la volontà di avvalersene in dichiarazione[36].
Il regime transitorio opera ovviamente solo per i soggetti che hanno adottato
gli IAS prima del 2008, e in mancanza di un riallineamento tali soggetti devono
continuare a gestire un doppio binario contabile-fiscale[37].
Quindi,
sintetizzando, per evitare che il passaggio al nuovo regime possa causare doppie
imposizioni o nessuna imposizione di componenti positivi, e doppie deduzioni o
nessuna deduzione di componenti negativi, il su citato art. 15 ha stabilito che le norme contenute nella Finanziaria esplicassero la loro efficacia in
riferimento ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a
partire dal 1° gennaio 2009, perciò applicando le vecchie norme fiscali fino al
riassorbimento delle divergenze createsi prima del 2008, ma per non creare
ulteriori oneri amministrativi si è data la possibilità di riallineare, ai fini
IRES ed IRAP, le differenze tra valori civili e fiscali, esistenti al 1°
gennaio 2009, con il pagamento di un’imposta sostitutiva.
La
Finanziaria ha previsto anche una clausola di salvaguardia[38]
per i comportamenti pregressi di quelle società che hanno attribuito rilevanza
fiscale agli IAS già a partire da esercizi precedenti al 2008 facendo salvi gli
effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti di tali
imprese purché questi siano stati adottati sulla base della corretta
applicazione dei principi contabili internazionali, e siano coerenti con quei
comportamenti che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni
introdotte dalla Finanziaria stessa. Inoltre è prevista una deroga al principio
dell’applicazione coerente del trattamento fiscale nel caso in cui il
contribuente non abbia tenuto in origine un comportamento coerente alla nuova
disciplina per adeguarsi ad un interpello che è stato poi disconosciuto dalle
modifiche delle Finanziaria 2008, in tal caso è possibile modificare il regime
fiscale adottato con una dichiarazione rettificativa[39],
ciò per consentire una parità di trattamento rispetto a quei soggetti che
avendo applicato un regime poi rivelatosi coerente con la nuova normativa
potrebbero avere un migliore trattamento fiscale.
Oggi il
riallineamento delle divergenze su menzionate è a regime[40],
infatti quanto detto sopra si è concretizzato nel D. M. 30 luglio 2009,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 28 agosto 2009 (n. 199), che
regola gli effetti fiscali dei cambiamenti dei principi contabili
internazionali ed il passaggio dal regime fiscale precedente a quello IAS in
sede di prima applicazione di tali principi; le disposizioni del decreto
valgono sia ai fini IRES che ai fini IRAP.
5.
Disciplina delle transazioni tra soggetti IAS e non IAS
Questo è
uno degli aspetti più critici dell’introduzione della nuova normativa fiscale
dei soggetti IAS, tanto che la Finanziaria, anche in questo caso, ha rinviato
la disciplina di tali transazioni all’apposito regolamento attuativo,
ministeriale al fine di evitare che l’applicazione del nuovo art. 83 del
T.U.I.R. generi una doppia o nessuna tassazione di componenti positivi, o una
doppia o nessuna deduzione di componenti negativi; infatti l’art. 3 della bozza
del regolamento prevede che la rilevazione ed il trattamento tributario delle
operazioni tra soggetti IAS e non IAS siano determinate, in capo ad ognuno,
sulla base dei principi contabili da ciascuno adottati proprio per tener conto
delle diverse regole contabili applicate dalle due controparti[41].
Quindi ciascun soggetto determina il reddito imponibile ai fini IERS in base al
proprio regime contabile e al sistema fiscale collegato, prescindendo dalle
regole, contabili e fiscali, adottate dall’altra parte del rapporto negoziale[42].
Il fatto di non considerare la correlazione tra il trattamento contabile
dell’operazione adottato dalle due parti, evita il pericolo di doppia
imposizione o doppia deduzione limitatamente allo stesso soggetto, ed implica
che non si abbia una visione complessiva e d’insieme dell’operazione stessa, in
tal modo viene meno il rapporto di simmetria che scongiura la doppia
imposizione economica dell’intera operazione, simmetria impositiva che si
ricompone con il sanarsi delle divergenze temporali degli effetti fiscali
prodottisi in capo alle controparti per l’applicazione di regimi differenti[43];
questa disposizione ha l’obiettivo di evitare complicazioni negli adempimenti
altrimenti richiesti ai contribuenti[44].
In alcuni
casi però il legislatore ha previsto che il regime fiscale applicabile
all’operazione debba essere rilevato in base alla forma giuridica
dell’operazione e non alla sua sostanza economica, anche in questo caso per
evitare eventuali complicazioni. Ciò vale ad esempio per le operazioni in
titoli[45], al fine di non
creare difficoltà nell’individuazione del soggetto a cui spettano i guadagni
dello strumento finanziario[46] poiché, qualora
sia avvenuto il passaggio dei rischi e benefici economici connessi al titolo,
ma non della relativa proprietà, entrambe i soggetti potrebbero contabilizzarne
i frutti; quanto detto vale anche nei casi in cui bisogna individuare il
soggetto cui attribuire ritenute o crediti d’imposta[47].
In
conclusione è importante sottolineare che:
-
con questa
nuova disciplina, anche se ancora in una fase embrionale e bisognosa delle
opportune rifiniture, il legislatore ha optato per una razionalizzazione e
semplificazione della determinazione dell’imponibile dei soggetti IAS e dei
relativi adempimenti;
-
la valenza
fiscale dei criteri IAS e il principio della stretta derivazione
dell’imponibile dal risultato di bilancio potrà comportare dei problemi in
merito al diritto di giudizio dell’Autorità Finanziaria[48]
circa la corretta applicazione dei principi contabili internazionali e il
diritto di contestazione delle impostazioni di bilancio, poiché la valenza
fiscale dei criteri di rappresentazione contabile fa sì che la qualificazione
del dato civilistico non sia piu’ avulsa dall’azione accertatrice dell’Amministrazione
Finanziaria[49], con conseguenze
sul rapporto tra fisco e contribuenti, problema che apparentemente prima non si
poneva, ma di fatto anche con la vecchia disciplina non erano pochi i casi di
contenzioso tra Fisco e Contribuente;
-
la rilevanza
fiscale attribuita ai principi contabili internazionali potrebbe allora essere
vista come un’occasione per creare un migliore e più efficiente sistema
tributario[50].
Dot.ssa Anna Cirelli
[1] La disparità si viene a creare
per il principio di derivazione o dipendenza del reddito imponibile dal
risultato di bilancio che varia in base alle regole con le quali viene stilato.
[2] Il D. Lgs 28 febbraio 2005 n. 38
ha obbligato all’adozione dei principi contabili internazionali per la
redazione dei bilanci consolidati, le società emittenti di strumenti finanziari
quotati o diffusi tra il pubblico, le banche ed altri intermediari vigilati e
le compagnie di assicurazione, e l’ha resa facoltativa per le altre società
indicate nell’art. 2; ancora ha sancito il dovere di redigere il bilancio di
esercizio in conformità agli IAS per le società obbligate ad applicarli per il
consolidato. Le altre società, diverse da quelle su menzionate, e che non
redigono il bilancio in forma abbreviata, hanno la facoltà di redazione dei
bilanci, consolidati e d’esercizio, secondo gli IAS, a partire dall’anno che è
individuato con apposito decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e
il Ministero delle Giustizia.
[3] Per garantire che i soggetti IAS
adopter pervenissero a risultati fiscali omogenei rispetto ai soggetti non IAS.
[4] F. Crovato, La fiscalità degli
IAS, Il sole 24 ore, Milano, giugno 2009, p. 2.
[5] Centro Studi del CNDC, Principio
di derivazione e doppio binario in connessione all’adozione degli IAS/IFRS,
in Corriere Tributario, 2007, n.44, p. 3620.
[6] A. Trabucchi, G. Manguso, Decorrenza
delle nuove regole di determinazione del reddito dei soggetti “IAS adopter”,
in Corriere Tributario, 2009, n.16.
[7] Cit. a nt. 5, p. 3619.
[8] R. Parisotto, Bilancio IAS e
reddito d’impresa, in Guida della contabilità e bilancio, 22 gennaio
2008, n. 1, p 62.
[9] Che non viene applicato in modo
integrale, ma sempre con variazioni da apportare al risultato economico di
bilancio, ciò implica ancora una divergenza tra reddito di bilancio e reddito
imponibile.
[11] M. Piazza, A. Scagliarini, Soggetti
IAS pronti al riallinemaneto, in Il sole 24 ore, 24 agosto 2009.
[12] Regolamento anti-crisi, D.L. 29
novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009
n. 2, che ha integrato le norme delle Finanziaria 2008 con un articolato regime
transitorio per un passaggio più graduale al nuovo sistema, cercando di
risolvere i problemi applicativi che si sarebbero avuti con l’adozione
integrale della nuova disciplina già a partire dal 1° gennaio 2008, anche
perché altrimenti nel solo 2008 avrebbero assunto immediato rilievo fiscale
tutte le differenze di valore, sia positive che negative, accumulatesi nei tre
esercizi precedenti.
[14] Perché si è giunti alla
conclusione che il pericolo non sta nella modalità di esposizione di ciò che
onestamente si dichiara all’erario, ma nell’evasione fiscale.
[15] Che comunque non elimina tutte le
possibili divergenze tra i valori civili e fiscali, in quanto restano dei
disallineamenti di carattere strutturale (causate sia da norme specificamente
rivolte ai soggetti IAS, sia da alcune norme del Testo Unico che vengono fatte
salve) che, secondo la circolare del 10 luglio 2009, non sono ammessi alla
procedura di riallineamento. Inoltre ai fini IRAP, la Finanziaria 2008, ha previsto il principio della diretta derivazione dal risultato di
bilancio.
[16] Con notevole aggravio dei costi
amministrativi per i contribuenti.
[17] G. Andreani, F. Giommoni, “First
Time Adoption e affrancamento fiscale delle differenze contabili, in Corriere
Tributario, 2009, n.5.
[18] E che invece secondo la normativa
nazionale sarebbero dovuti andare a conto economico.
[20] E’ l’IFRS 1 che disciplina la
transizione agli IAS.
[21] Cit. a nt. 4, p 276.
[22] Che con l’applicazione del
principio di valutazione del fair value, vedono emergere plusvalenze
patrimoniali fino ad allora latenti.
[23] Cit. a nt. 4, p. 280.
[24] La neutralità riguarda solo la
FTA, e quindi il doppio binario rimane solo per le relative differenze, mentre
per il primo esercizio IAS si applica il principio di derivazione forzata ed il
nuovo art. 83 del T.U.I.R.
[25] I disallineamenti più rilevanti
tra principi contabili nazionali ed internazionali nascono proprio in sede di
FTA.
[28] Vigente fino al 31/12/2007.
[29] Introdotto dalla Finanziaria
2008.
[31] A. Betunio, G. Molinaro, La
disciplina dei riallineamenti per i soggetti IAS, in Corriere Tributario,
2009, n.1, p 23.
[32] La Finanziaria ha infatti previsto
una clausola di salvaguardia per quei soggetti IAS adopter che già nei tre anni
precedenti abbiano attribuito rilevanza fiscale, anche se in violazione del
T.U.I.R., alle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni in
bilancio previste dai principi contabili internazionali.
[35] Qualora l’impresa non intenda
optare per tale regime, deve continuare a gestire tali disallineamenti con il
criterio del doppio binario.
[38] Sorta di sanatoria per le imprese
che hanno adottato per prime gli IAS senza però avere chiare indicazioni dal
legislatore fiscale, trovandosi spesso in grandi difficoltà operative, con
grande dispendio di costi di gestione ed amministrativi e con il rischio di notevoli
errori. (F. Crovato, La fiscalità degli IAS, Il sola 24 ore, Milano,
giugno 2009, p. 298)
[39] A. Vicini Ronchetti, I
principi IAS nella disciplina dei comportamenti adottati negli esercizi
pregressi, in Corriere Tributario, 2009, n. 6, p. 404.
[40] M. Piazza, Il riallineamento è
a regime, in Il sole 24 ore, 19 agosto 2009.
[41] M. Damiani, La fiscalità delle
transazioni tra soggetti IAS e non IAS, in Corriere Tributario,
2009, n. 5, p. 357.
[42] Principio delle separata
rilevanza fiscale delle transazioni tra soggetti IAS e non IAS.
[44] Ad esempio per i soggetti IAS
bisognerebbe introdurre un doppio binario di rilevazioni ed un monitoraggio
delle operazioni con i soggetti non IAS difficilmente attuabile.
[45] Anche costituenti
immobilizzazioni finanziarie, con esclusioni delle azioni proprie e degli altri
strumenti rappresentativi del patrimonio proprio.
[46] Poiché vi è divergenza tra
principi contabili nazionali e internazionali in riferimento al momento in cui
è possibile iscrivere il titolo in bilancio: per gli IAS ,quando si ha il
passaggio dei rischi e benefici economici connessi al titolo; per la normativa
civilistica, quando si ha il trasferimento delle relativa proprietà.
[48] La quale potrebbe reinterpretare
i principi contabili a danno dei contribuenti.
[49] Cit a nt. 39, p. 401.