Sommario: 1. Introduzione; 2.
Il gioco d’azzardo; 3. Parole e concetti; 4. Le fattispecie penali riguardanti
i giochi: premessa; 5. Le disposizioni incriminatici del codice penale; 6.
Le case da gioco; 7. Le fattispecie sanzionatorie di cui all’art. 4 della
legge n. 401 del 1989; 7.1. Introduzione. Evoluzione della normativa; 7.2. Analisi
delle fattispecie; 7.3. La compatibilità con il diritto comunitario; 8. Le
fattispecie sanzionatorie di cui all’art. 110 t.u.l.p.s.; 8.1. Introduzione;
8.2. Le modifiche del 1965; 8.3. Le modifiche del 1986; 8.4. Le modifiche
del 1995; 8.5. Le modifiche del 2000; 8.6. Le modifiche del 2002; 8.7.
Le modifiche più recenti; 8.8. Possibili radicali mutamenti con la legge
finanziaria per il 2006; 9. Fattispecie sanzionatorie minori
1. Introduzione
Se la nozione di gioco[1], in senso lato, è
in grado di abbracciare qualunque attività svolta a scopo di intrattenimento,
svago, divertimento e di sviluppo delle facoltà fisiche e mentali (così da
poter ricomprendere il gioco infantile, le attività ludiche degli adulti
e gli scherzi, ma anche lo sport e le attività artistico-espressive effettuate
in modo puramente dilettantistico), oggetto dell’intervento limitativo-repressivo
da parte del diritto penale è soltanto un’area più ristretta che, per usare
una locuzione di sintesi, si potrebbe definire gioco “remunerativo” o “incentivante”.
Restano fuori di quest’area, da un
lato, le condotte riconducibili al dilettantismo artistico e allo sport e,
dall’altro, le attività ludiche svolte in forma esclusivamente privata o per
puro spirito di divertimento.
Alla base delle prime l’ordinamento
giuridico riconosce interessi e valori meritevoli di tutela, come l’espressione
artistica e culturale e la salute psico-fisica, che, per un verso, rappresentano
in via generale fattori causali “autosufficienti” in grado di scongiurare
l’incidenza di etero-condizionamenti e, per altro verso, giustificano l’eventuale
presenza di risvolti patrimoniali (che possono anche arrivare ad assumere
una rilevanza preminente ed indefettibile, come nel caso dell’attività sportiva
professionistica).
Nel caso delle seconde il disinteresse
del diritto penale si può spiegare con la dimensione domestica del gioco o
con l’assenza di qualsivoglia prospettiva di utilità, giacché l’una e l’altra
costituiscono garanzia sufficiente (sempre in linea generale) della spontaneità
del gioco e della mancanza in esso di apprezzabili risvolti patrimoniali.
Nel gioco remunerativo o incentivante
si può dire, invece, che siano da includere tutte le attività ludiche in grado
di determinare fenomeni di arricchimento/depauperamento attraverso la vincita
e la perdita di denaro o di altre res economicamente valutabili; e
ciò sia quando l’arricchimento e l’impoverimento costituiscono, ab origine
ed in modo strutturale, lo scopo primario ed il rischio ineludibile del gioco
che si pratica (come nel caso del gioco d’azzardo, per il quale il fine di
lucro è uno degli elementi caratteristici), sia quando il loro legame con
il gioco, pur non essendo indefettibile, costituisce tuttavia una conseguenza
possibile, legata a fenomeni di “squilibrio” del giocatore e di eccessiva
reiterazione quantitativa dell’attività ludica, indotti dal tipo e dai meccanismi
del gioco praticato.
Il disfavore del sistema normativo[2]
verso i fenomeni di arricchimento/depauperamento determinati dalla partecipazione
ai giochi appare riconducibile ad una pluralità di profili: l’insorgenza di
situazioni di arricchimento al di fuori di un’attività lavorativa, la sottrazione
di risorse economiche agli ordinari circuiti del consumo e del risparmio,
la circolazione di ricchezza in difetto di documentazione ed in pregiudizio
delle aspettative del fisco, l’induzione all’utilizzazione di mezzi illeciti
ed in particolare all’usura per procurarsi risorse economiche, l’agevolazione
del riciclaggio, l’influenza dei circuiti malavitosi, l’insorgenza di situazioni
contenziose extragiurisdizionali, la compresenza forzosa di persone in luoghi
inadeguati, il possibile contrasto con le finalità più autentiche del gioco,
che dovrebbero pur sempre identificarsi nel divertimento e nello svago.
E in un ordinamento costituzionale
come il nostro - per il quale la Repubblica democratica è “fondata sul
lavoro” (art. 1 Cost.), che richiede a “ogni cittadino il dovere di
svolgere … un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale
o spirituale della società” (art. 4 Cost.), che tutela la famiglia (art.
29 Cost.) ed il risparmio (art. 47 Cost.), che fa divieto all’iniziativa economica
privata di svolgersi “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (art. 41 Cost.)
e prescrive a tutti di “concorrere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva” (art. 53 Cost.) - le predette ragioni di
disfavore trovano un appropriato fondamento direttamente nella tavola dei
valori costituzionali.
Se ciò vale in linea generale per
i giochi remunerativi, si può aggiungere che nelle ipotesi in cui questi vedono
la prevalenza dell’aleatorietà si delineano ulteriori profili di criticità[3]:
l’arricchimento ed il depauperamento si sottraggono completamente alle prevedibilità
ed evitabilità da parte del giocatore; ciò determina, a sua volta, l’indebolimento
delle capacità di auto-limitazione da parte del giocatore medesimo, per l’assenza
di un collegamento causale soggettivo fra perdite e abilità; si incrementano
le possibilità di incidenza di meccanismi truffaldini; restano disattese le
finalità di stimolazione delle facoltà fisiche e mentali, che in linea teorica
dovrebbero essere proprie dell’attività ludica.
Il complesso di questi fattori valutativi
negativi può risultare utile a spiegare non soltanto la disciplina limitativo-repressiva
che il sistema predispone nei confronti dei giochi d’azzardo, ma anche la
previsione - altrimenti paradossale - di una riserva a favore dello Stato
in ordine allo svolgimento di attività di gioco che, pure, in larga misura,
presentano i caratteri dell’azzardo, con un apparato sanzionatorio destinato
all’applicazione nei confronti delle situazioni di violazione di tale riserva:
questo secondo tipo di disciplina vale, infatti, ad orientare il gioco, pur
d’azzardo, entro circuiti più trasparenti e sorvegliati e a recuperare a favore
dell’amministrazione pubblica parte delle risorse economiche in esso impegnate.
2. Il gioco d’azzardo
Quando un gioco remunerativo si basa sull’alea si ha quel
che le norme definiscono un “gioco d’azzardo” [4].
Per l’art. 721 c.p., che costituisce
la disposizione definitoria degli elementi costitutivi delle fattispecie delineate
negli articoli immediatamente precedenti, sono, infatti, giuochi d’azzardo
“quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è
interamente o quasi interamente aleatoria”.
Vi è una giurisprudenza costante
che definisce il “fine di lucro” come “fine di trarre un guadagno economicamente
apprezzabile”. Esso può essere escluso soltanto quando la vincita è “talmente
tenue ed esigua da avere un valore del tutto irrilevante” [5].
Nelle varie pronunce in argomento
vi è stata anche occasione per precisare che la sussistenza del fine di lucro
deve essere valutata in relazione al giocatore e non all’organizzatore o gestore
del gioco: quest’ultimo trae in via sistematica un utile dallo svolgimento
dei giochi da lui organizzati o gestititi, ma ciò a prescindere dal fatto
che si tratti o meno di giochi d’azzardo[6].
Proprio perché preso in considerazione
dalla norma definitoria come un fine della condotta o del meccanismo di gioco,
non occorre vi sia effettiva acquisizione di denaro o di altre utilità per
poter qualificare in concreto un certo gioco come un gioco d’azzardo[7]. L’attenzione delle
norme penali, del resto, si appunta su tali attività ludiche, come si è già
accennato, proprio perché esse sono orientate ad ottenere una “remunerazione”,
un vantaggio economico, ma, al contempo, senza garantirne la realizzazione
in termini di ragionevole certezza ed anzi comportando ineludibilmente il
rischio immanente della perdita (del denaro impegnato per il gioco).
A metà fra materialità del fatto
ed elemento soggettivo della condotta (ma la punibilità delle contravvenzioni
- quali sono le fattispecie codicistiche sul gioco d’azzardo - indifferentemente
a titolo di dolo o colpa, ex art. 42, ultimo comma, c.p., rende comunque
implausibile parlare eventualmente di dolo specifico), il fine di lucro riveste
notevole importanza ai fini della sussistenza, nei reati in questione, di
un profilo di offensività (sia in astratto che in concreto), giacché altrimenti
si finirebbe col punire il mero passatempo o il divertimento in sé e difetterebbe
un fondamento costituzionale per l’intervento penale[8].
L’altro elemento costitutivo del
gioco d’azzardo è la preponderanza dell’alea. Dice, infatti, la norma, già
richiamata, che nei giochi d’azzardo la vincita o la perdita (ma è evidente
che ciò che vale per l’una si riflette necessariamente sull’altra) sono “interamente
o quasi interamente” aleatorie [9].
Ordinariamente, nelle analisi di
dottrina e giurisprudenza, questo carattere dei giochi d’azzardo viene espresso
e definito come una sorta di elemento negativo della fattispecie, vale a dire
come mancanza di incidenza o come incidenza minima sulle sorti del gioco dell’abilità
del giocatore
Non sembra, peraltro, rilevante né
plausibile al riguardo una graduazione quantitativa di dettaglio dell’efficacia
causale dell’abilità del giocatore: vi è alea purché l’esito del gioco non
sia neppure astrattamente rappresentabile come una conseguenza dalla condotta
del giocatore, vale a dire quando non sussistono schemi logici od operativi,
apprendibili e riproducibili dal giocatore, al cui esito si pongano in modo
sistematico la vincita, o, alternativamente, la perdita.
Questa considerazione vale con riferimento
alla generalità dei potenziali giocatori. Possono esservi casi eccezionali
di “capacità” di vincita (o di perdita), ma anche in tali ipotesi, in fondo,
manca comunque il carattere dell’obiettiva apprendibilità e riproducibilità
della condotta.
L’aleatorietà, in questo senso, appare
come un dato qualitativo più che quantitativo e non sembra confondibile con
l’intensità statistico/probabilistica delle possibilità di vincita.
Per effetto della diversità di tipi
di gioco (giochi a condotta diretta ed immediata, apparecchi, scommesse, concorsi
pronostici…) può accadere che l’evento “interno” del gioco (la vincita/perdita)
dipenda, in realtà, da un evento “esterno” - che può pur esser l’esito di
un altro gioco (così ad esempio nei concorsi pronostici sulle competizioni
sportive) - determinato non (preponderantemente) dal caso, ma (significativamente)
dall’abilità di chi lo pratica. Ciò non toglie che il (primo) gioco sia comunque
da considerarsi aleatorio, giacché il suo esito favorevole o meno non dipende
dal comportamento del giocatore, bensì dalla “ininfluenzabile” condotta di
terzi (in ipotesi, i giocatori di una partita di calcio)[10].
3. Parole e concetti
Può essere utile soffermarsi brevemente
sulle espressioni maggiormente utilizzate per esprimere la fenomenologia ludica
che interessa il diritto penale.
In primo luogo il termine gioco,
che viene impiegato sia in un senso molto generale, come indicatore di una
qualunque delle attività ludiche in questione, sia in un’accezione più ristretta,
per enunciare, in particolare, le attività ludiche che si esauriscono essenzialmente
in meri atti del giocatore (la morra) o che richiedono, comunque, uno strumentario
semplice e di tipo tradizionale (i dadi, le carte, la roulette), nonché quelle
che si svolgono attraverso l’uso di apparecchi (automatici, semiautomatici
od elettronici), che funzionano secondo meccanismi o schemi predeterminati.
Il nome lotteria è
associato, invece, a giochi basati, essenzialmente, sull’estrazione a sorte
di serie di numeri (e lettere), variamente combinati fra loro, con assegnazione
della vincita in funzione o dell’avvenuta esatta previsione della combinazione
numerica estratta o, più semplicemente, sul possesso di un biglietto o cartella
recante una combinazione alfanumerica corrispondente, integralmente o in misura
più o meno estesa, a quella estratta o comunque da considerare vincente.
Quello di lotteria può considerarsi,
a sua volta, un nome di genere. Il panorama economico- normativo conosce,
infatti, sia giochi denominati testualmente lotterie sia giuochi che rispondono
allo schema della lotteria, ma che si denominano in maniera diversa e varia,
per lo più nel rispetto di tradizioni culturali e popolari, pur in parte recepite
ed ufficializzate attraverso atti normativi e/o amministrativi: si ha così,
ad esempio, il lotto, il bingo, il superenalotto (fra
i giochi conformati e gestiti dallo Stato) e poi ancora le “tombole”,
le “riffe”, le “pesche” e più genericamente le “manifestazioni
di sorte” o i “concorsi a premio”.
L’aleatorietà è assicurata dal meccanismo
dell’estrazione a sorte. Se vi sono vincite in denaro o in natura di apprezzabile
valore economico ricorrono i caratteri del gioco d’azzardo.
Con l’espressione concorso
pronostico norme e dottrina fanno, invece, riferimento a forme di
gioco consistenti nella previsione dell’esito di avvenimenti, per lo più di
carattere sportivo, come ad esempio partite di calcio, gare automobilistiche,
corse di cavalli. Esempi notissimi sono il Totocalcio, il Totogol, il Totip.
Come già prima accennato, il concorso
pronostico può considerarsi prevalentemente aleatorio, data la sostanziale
indominabilità dell’evento esterno pur attraverso le conoscenze o l’abilità
del giocatore, le quali possono influenzare soltanto la selezione delle previsioni.
Quando vi è in ballo la vincita di
una somma di denaro o, comunque, di un’utilità economia ricorrono, dunque,
i caratteri del gioco d’azzardo.
Si ha, infine, il termine scommessa.
Esso è utilizzato per indicare una
forma specifica di gioco, simile al concorso pronostico, in quanto consiste
nell’indicare un certo esito per un dato evento (per lo più sportivo, ma non
solo) e nel puntare al riguardo una somma di denaro.
Le scommesse possono essere al totalizzatore
o a quota fissa. Nel primo caso l’ammontare complessivo delle puntate è ripartito
fra gli scommettitori vincenti: l’entità delle singole vincite non è, dunque,
predeterminata e dipende in concreto dalla quantità di partecipanti e di vincitori
e dall’ammontare complessivo delle puntate. Nel secondo caso, invece, il premio
è preventivamente determinato al momento dell’effettuazione della scommessa.
[11]
Anche in questo caso, come per il
concorso pronostico, vi è una predominante aleatorietà e, fondandosi il gioco
sulla puntata di una somma di denaro (o altro bene economicamente valutabile),
si versa tipicamente nell’ambito del gioco d’azzardo.
Il termine o, ancor meglio, il concetto
di scommessa può valere, peraltro, in un senso molto più generale, ad abbracciare
tutte le forme di gioco nelle quali ad una certa ipotesi di evento viene collegata
una vincita (o per converso una perdita).
Così inteso, il concetto di scommessa
finisce con il permeare di sé un po’ tutte le forme di gioco fin qui accennate,
dato che in esse il giocatore tendenzialmente persegue un risultato incerto
e dal verificarsi o meno di questo dipende il suo successo o piuttosto la
sconfitta.
Proprio in una visione concettuale
di carattere generale un orientamento dottrinale consolidato distingue fra
gioco e scommessa a seconda che gli scommettitori partecipino o meno alla
realizzazione del fatto (partita, gara, spettacolo) il cui esito costituisce
l’evento dal quale dipende la vincita (e la perdita) [12].
In questa prospettiva di alternativa
concettuale, può dirsi, allora, che mentre il gioco può non essere aleatorio
(se nella realizzazione dell’evento incide sensibilmente l’abilità del giocatore),
la scommessa lo è per definizione, in quanto lo scommettitore, proprio per
il ruolo che lo caratterizza, non può incidere sul risultato.
Conseguentemente, la scommessa rientra
più facilmente nell’area dell’azzardo, perché è un gioco strutturalmente aleatorio:
il carattere dell’azzardo può non sussistere soltanto ove difetti, in concreto,
il fine di lucro. Diversamente, il gioco non riconducibile alla struttura
della scommessa può non corrispondere allo schema dell’azzardo sotto un duplice
profilo: per la mancanza di fine di lucro e/o per l’assenza del connotato
dell’aleatorietà.
4. Le fattispecie penali riguardanti
i giochi: premessa.
Le fattispecie sanzionatorie penali
del nostro ordinamento in materia di giochi possono essere divise in tre gruppi:
a) quelle che contrastano il gioco
d’azzardo in quanto tale, a prescindere dalle modalità di estrinsecazione;
b) quelle che sanzionano i giochi
(d’azzardo) svolti medianti apparecchi;
c) quelle, infine, che puniscono
le attività di gioco (e in particolare i giochi del tipo lotteria, scommessa
e concorso pronostico) esercitate in violazione della riserva in favore dello
Stato e dei suoi concessionari e, quindi, in difetto di titolo concessorio
o autorizzatorio o di altro titolo abilitativo prescritto dalla legge.
5. Le disposizioni incriminatici del
codice penale
Il primo insieme di fattispecie è
costituito dalle disposizioni incriminatici di cui agli artt. 718 e ss. del
c.p., fra le quali è ricompresa la già esaminata disposizione definitoria
del gioco d’azzardo, contenuta nell’art. 721 c.p.
L’art. 718 punisce a titolo di contravvenzione
con arresto (da tre mesi ad un anno) ed ammenda (non inferiore a 206 euro)
chiunque in luoghi pubblici o aperti al pubblico o anche in circoli privati
“tiene” ovvero “agevola” un gioco d’azzardo.
Dopo quanto si è già avuto occasione
di evidenziare a proposito dei caratteri distintivi del gioco d’azzardo, sono
sufficienti poche osservazioni a commento di tale fattispecie contravvenzionale.
Si può notare che per “tenuta” del
gioco si intende in giurisprudenza ogni attività di organizzazione o direzione
o amministrazione del gioco [13], mentre per configurarsi
“agevolazione” è sufficiente anche una mera condotta omissiva, come ad esempio
quella del titolare di un pubblico esercizio che non impedisce che nel locale
si dia corso ad un gioco d’azzardo, non vigilando sulla natura dell’attività
ludica svolta dagli avventori [14].
L’art. 719 dispone circostanze aggravanti
(istituire o tenere una casa da gioco, commettere il fatto in un pubblico
esercizio, impegnare nel gioco poste rilevanti, partecipazione al gioco di
minorenni), mentre l’art. 720 sottopone a sanzione penale anche il soggetto
che semplicemente partecipa ad un gioco d’azzardo. L’estensione soggettiva
dell’area della responsabilità penale viene, tuttavia, attenuata dall’inserimento
nella condotta tipica dell’elemento della flagranza nel reato. La norma fa
infatti riferimento a colui che “senza esser concorso nella contravvenzione
preveduta dall’art. 718, è colto mentre prende parte al giuoco d’azzardo”.
In parallelo rispetto alle previsioni
dell’art. 719, il secondo comma dell’art. 718 dispone circostanze aggravanti
per le ipotesi in cui la flagrante partecipazione al gioco viene accertata
nell’ambito di una casa da gioco o di un pubblico esercizio o è caratterizzata
dall’impegno di poste rilevanti.
Nell’art. 720, infine, vi è la definizione
- oltre che, come già visto, dei giochi d’azzardo - delle “case da giuoco”,
identificate come “luoghi di convegno destinati al giuoco d’azzardo, anche
se privati e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato”.
Il presidio sanzionatorio apprestato
dal codice con le disposizioni ora in esame varrebbe in via generale nei confronti
di qualunque tipo di manifestazione ludica d’azzardo e, dunque, caratterizzata
dall’aleatorietà e dal fine di lucro, senza alcuna incidenza, come si è sopra
accennato, delle modalità di esplicazione e svolgimento del gioco.
Tale ampia portata applicativa è
tuttavia circoscritta da altre disposizioni di legge presenti nell’ordinamento,
che producono effetti limitativi di diverso tipo: si tratta, per un verso,
delle norme che riguardano le case da gioco autorizzate, i c.d. casinò, e,
su altro fronte, delle norme che contengono le fattispecie sanzionatorie sopra
catalogate sub c).
Le prime incidono restrittivamente
sull’applicabilità delle norme incriminatici del codice penale non sulla base
della tipologia di gioco, ma del luogo di svolgimento; le seconde tendono,
invece, a sottrarre all’area di intervento delle norme codicistiche alcune
macrocategorie di giochi, caratterizzati dal fatto di poter essere lecitamente
svolti se organizzati e gestiti dall’Amministrazione dello Stato, direttamente
o per il tramite di concessionari.
Un’incidenza di tipo diverso sul
campo di applicazione delle norme del codice penale la esercitano, inoltre,
le disposizioni dell’art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e successive modificazioni, sopra
menzionate sub b), relative ai giochi tramite apparecchi. Per effetto di queste
- e a seconda delle caratteristiche del singolo apparecchio - può verificarsi
un’intensificazione del trattamento sanzionatorio (nei casi in cui vengono
a concorrere fra di loro le fattispecie codicistiche generali sul gioco d’azzardo
e quelle dell’art. 110 t.u.l.p.s.) ovvero un’estensione sul piano oggettivo
dell’area sottoposta ad intervento sanzionatorio (nei casi di apparecchi da
gioco che, pur non rientranti nel recinto classificatorio del gioco d’azzardo
e quindi nel raggio di applicazione degli artt. 718 e ss. c.p., risultino
tuttavia difformi dalle prescrizioni riferibili all’art. 110 t.u.l.p.s. e
conseguentemente, perciò, sanzionabili).
6. Le case da gioco
Per quanto riguarda le case da gioco,
vi è da dire che le norme che ne autorizzano l’apertura si pongono come una
disciplina derogatoria rispetto alle previsioni incriminatrici sul gioco d’azzardo
di cui al codice penale (ma anche alle previsioni sanzionatorie recate dall’art.
110 t.u.l.p.s., qualora all’interno dei casinò siano fruibili apparecchi da
gioco diversi da quelli considerati leciti dal predetto articolo).
Su un piano dogmatico può verosimilmente
parlarsi di una forma di scriminante speciale[15],
assimilabile a quella dell’esercizio del diritto contemplata in via generale
dall’art. 51 c.p. Le norme che legittimano l’apertura dei casinò creano,
infatti, (in capo ai comuni, ai loro eventuali concessionari, agli stessi
fruitori delle case da gioco) posizioni giuridiche soggettive attive concernenti
l’organizzazione e l’esercizio del gioco, che risultano incompatibili con
la qualificazione di antigiuridicità derivante a carico di tali condotte dalle
predette norme sanzionatorie.
Sul piano della realtà storica, gli
interventi legislativi sulle case da gioco in Italia hanno assunto fino ad
ora un carattere di sporadicità e frammentarietà, essendo consistiti in singole
previsioni autorizzatorie, non tutte eguali nella forma, separatamente legate
a ciascuna delle quattro case da gioco (Sanremo, Campione d’Italia, Saint-Vincent
e Venezia) attualmente esistenti.
In particolare i provvedimenti di
rango legislativo che hanno portato all’apertura dei casinò di Sanremo, Campione
d’Italia e Venezia sono stati, rispettivamente: il regio decreto-legge n.
2448 del 1927, convertito nella L. n. 3125 del 1928; il R.D.L. n. 201 del
1933, convertito nella L. n. 505 del 1933; il R.D.L. n. 1404 del 1936, convertito
nella L. n. 62 del 1937.
Quanto, invece, alla casa da gioco
di Saint-Vincent, l’apertura è avvenuta sulla base di un provvedimento del
Presidente della Regione autonoma della Valle d’Aosta, all’origine sfornito
di adeguata copertura legislativa, ma che ha trovato a posteriori legittimazione
in alcuni atti legislativi statali concernenti la disciplina dell’autonomia
finanziaria valdostana e, segnatamente, nelle L. n. 1065 del 1971 e n. 690
del 1981, che hanno implicitamente contemplato fra le entrate della Regione
i proventi dell’attività del casinò di Saint-Vincent.
La
Corte Costituzionale, pronunciandosi più volte in argomento,
ha segnalato a più riprese la marcata disorganicità della situazione normativa
riferibile alle case da gioco in Italia (sent. n. 152 del 1985, sent. n. 291
del 2001, sent. n. 438 del 2002, sent. n. 185 del 2004), ma ha al contempo
respinto talune censure di incostituzionalità che erano state mosse nei confronti
delle norme legittimanti le singole case da gioco in relazione alla disparità
di trattamento derivante a sfavore dell’esercizio del gioco d’azzardo nella
restante parte del territorio nazionale (v., fra le altre, la già citata sent.
n. 291 del 2001, nonché le anteriori sent. n. 236 del 1995 e n. 80 del 1972).
In questo secondo gruppo di pronunce
la reiezione delle censure è avvenuta per lo più per profili di inammissibilità
(difetto di rilevanza, insufficienza della motivazione, impronunciabilità
di decisione addivitive in ambiti di discrezionalità legislativa), ma in altra
circostanza (sent. n. 152 del 1985, già menzionata) la Corte ha avuto modo
di affermare che non mancano ragioni giustificative delle norme sui casinò,
rinvenendole essenzialmente nell’esigenza di disincentivare l’afflusso di
cittadini italiani nelle case da gioco di Stati esteri vicine al confine con
l’Italia e nel reperimento di risorse finanziarie in favore dei singoli comuni
interessati.
Gli interventi della Corte costituzionale
in tema di case da gioco presentano motivi di interesse anche perché sono
stati occasione per una “legittimazione” in prospettiva costituzionale delle
disposizioni penali generali sul gioco d’azzardo contenute nel codice penale.
Secondo la Corte[16]
- posto che la “materia penale”, da intendere come “l’insieme dei beni
e valori ai quali viene accordata la tutela più intensa”, non è predeterminabile,
ma si configura progressivamente “nel momento in cui il legislatore nazionale
pone norme incriminatici”, in qualunque ambito di materia, e che la legislazione
statale penale deve essere sempre contenuta nell’alveo della non manifesta
irragionevolezza, sia in omaggio al criterio costituzional-penalistico c.d.
della extrema ratio, sia perché essa, comprimendo competenze legislative
regionali, può essere fondatamente giustificata soltanto quando risulta finalizzata
“alla salvaguardia di beni, valori e interessi propri dell’intera collettività
tutelabili solo su base egalitaria” - le norme incriminatici di cui agli
artt. 718 e ss. c.p. costituiscono “espressione non irragionevole”
della discrezionalità del legislatore.
La loro ratio giustificativa,
peraltro, non deve essere rinvenuta in un presunto disvalore in sé del gioco
d’azzardo, giacché in questo possono manifestarsi “propensioni individuali”
concernenti il tempo libero e lo svago riconducibili ai “differenti stili
di vita dei consociati”, che in una società pluralista “non possono
formare oggetto di aprioristici giudizi di disvalore”. Il fondamento giustificativo
del contrasto penalistico al gioco d’azzardo è piuttosto da individuare nell’interesse
della collettività alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico “in
presenza di un fenomeno che si presta a fornire l’habitat ad attività criminali”.
Nel medesimo contesto la Corte ha
anche precisato che il divieto del gioco d’azzardo posto dal codice penale
non può essere derogato da provvedimenti amministrativi dell’autorità, ma
soltanto per effetto di norme di rango legislativo, come quelle appunto che,
pur disorganicamente, hanno dato vita alle singole case da gioco operanti
in Italia. Ma deve trattarsi di disposizioni legislative di fonte statale,
in considerazione sia dell’ormai espressa attribuzione allo Stato, da parte
dell’art. 117 Cost. della potestà legislativa esclusiva in materia penale,
sia dell’inderogabile esigenza di uniformità che la disciplina penale deve
presentare su scala nazionale - proprio in ragione della funzione che le
è costituzionalmente riconosciuta - sulla cui base la Corte medesima aveva
già in passato ripetutamente affermato la riserva allo Stato della legislazione
in campo penale.
7. Le fattispecie sanzionatorie di
cui all’art. 4 della legge n. 401 del 1989
7.1 Introduzione. Evoluzione della
normativa.
A differenza di quelle del codice
penale, le disposizioni dell’art. 4 della legge n. 401 del 1989 mirano ad
impedire la pratica di certi giochi sulla base non delle loro caratteristiche
oggettive, ma del soggetto che ne cura l’organizzazione e la gestione.
Tali disposizioni, infatti, si riferiscono
a quelle attività ludiche che nel nostro ordinamento sono riservate alla mano
dello Stato o di suoi concessionari o di specificati enti pubblici e che,
se organizzate e gestite da questi soggetti, non soltanto non sono contrastate,
ma costituiscono anzi attività promosse e favorite, giacché alimentano entrate
di tipo tributario a favore dell’erario e/o introiti di vario genere a beneficio
dello Stato medesimo o degli enti istituzionalmente preposti all’organizzazione
e promozione delle attività sportive ovvero di altre amministrazioni pubbliche.
Nell’articolo in parola si fa, infatti,
riferimento al lotto, alle lotterie, alle manifestazioni di sorte analoghe
alle lotterie, nonché alle scommesse e ai concorsi pronostici.
Questo tipo di disciplina ha in realtà
radici normative più profonde della L. n. 401 del 1989[17].
Già l’art. 88 t.u.l.p.s., nella sua
formulazione originaria (rimasta in vigore, peraltro, sino all’anno 2000),
disponeva che l’autorità di pubblica sicurezza non potesse concedere licenze
per l’esercizio di scommesse, salvo che per le scommesse riguardanti le “corse”,
le “regate”, i “giuochi di palla o pallone” e “altre simili
gare” e con un’ulteriore deroga a favore delle società di corse di cavalli,
debitamente autorizzate, per l’esercizio di scommesse a totalizzatore e a
libro sulle proprie corse, anche per il tramite di allibratori.
Parallelamente il R.D. n. 1933 del
1938, recante la disciplina organica sul lotto pubblico (successivamente modificato
dalla L. n. 585 del 1950), configurava tale gioco (art. 1) come un “servizio”
attribuito alle intendenze di finanza.
Nel decennio successivo, dapprima
la L. n. 315 del 1942, concernente la ippicoltura, riservava all’UNIRE (Unione
nazionale incremento razze equine), con possibilità di “delega” ad enti, società
ed allibratori, la facoltà di esercitare totalizzatori e scommesse a libro
relative alle corse dei cavalli, poi il D.Lgs. n. 496 del 1948 introduceva
una disciplina organica delle attività di gioco, basata sulla esplicita riserva
allo Stato (art. 1) dell’organizzazione e dell’esercizio “di giuochi di
abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa
di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento
di una posta in denaro”.
Accanto a questa indicazione di principio,
il D.lgs. n. 496 provvedeva subito a distinguere, da un lato, i giochi e i
concorsi pronostici concernenti le manifestazioni sportive organizzate o controllate
dal CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) e dall’UNIRE, attribuendone
specificamente a tali enti (art. 6) la titolarità riservata dell’organizzazione
e dell’esercizio e, dall’altro lato, la restante area di giochi e concorsi,
di cui affidava organizzazione ed esercizio al Ministero delle finanze (art.
2), disponendo che questo potesse effettuarne la gestione direttamente oppure
tramite “persone fisiche o giuridiche”.
Su queste basi normative si sviluppano
e si mantengono operativi per un lungo periodo di tempo due filoni principali
di attività ludiche in mano pubblica: da una parte il lotto (con l’enalotto)
e le lotterie nazionali (dapprima solo ad estrazione differita, organicamente
disciplinate dalla legge n. 722 del 1955, poi anche istantanee), dall’altra
i concorsi pronostici legati alle manifestazioni sportive regolate da CONI
ed UNIRE (Totocalcio e Totip e poi anche Totogol), essenzialmente fondati
su meccanismi di gioco-scommessa a totalizzatore.
La tutela penale è in questo arco
di tempo piuttosto limitata, consistendo pressoché esclusivamente (a parte
la normativa riguardante le manifestazioni di sorte locali e i concorsi a
premio, su cui v. oltre):
nella contravvenzione posta dal comma
3 del citato art. 88 t.u.l.p.s. per la violazione della disciplina restrittiva
ivi contenuta in tema di licenze sulle scommesse;
nelle contravvenzioni previste dai
citati D.Lgs. n. 496 del 1948 (art. 4) e L. n. 315 del 1942 (art. 4) per la
violazione della riserva ivi contemplata in favore dello Stato, del CONI e
dell’UNIRE;
nel delitto introdotto soltanto dalla
L. n. 528 del 1982 per le ipotesi di esercizio (evidentemente abusivo) del
gioco del lotto (art. 17).
Interviene poi l’approvazione della
L. 13 dicembre 1989, n. 401, che, occasionata da note vicende di “inquinamento”
delle competizioni sportive, riconducibili alle scommesse clandestine, introduce
nell’ordinamento una prima griglia di più efficaci disposizioni per contrastare
tali fenomeni illeciti (art. 4), disponendo contestualmente (art. 9) l’abrogazione
proprio delle fattispecie di reato sopra menzionate.
Nel corso dell’ultimo decennio del
‘900 viene a manifestarsi anche sul piano normativo una fase di progressiva
espansione dell’offerta ludica, riguardante sia il settore dei giochi (essenzialmente
privati) mediante apparecchi (interessati dalle norme del codice penale sul
gioco d’azzardo e da quelle degli artt. 86 e 110 t.u.l.p.s.: v. oltre), sia
quello dei giochi pubblici.
In relazione a questi ultimi, i capisaldi
dell’evoluzione organizzativa e legislativa possono schematizzarsi nei termini
che seguono.
Con il D.L. n. 557 del 1993, convertito
nella legge n. 133 del 1994, viene previsto (art. 11) l’affidamento in concessione
della gestione mediante “sistemi automatizzati” delle lotterie e degli
“altri giuochi amministrati dallo Stato”, con possibilità inoltre per
il Ministro delle finanze di affidare a “consorzi o società costituiti
fra gli operatori interessati” la vendita dei biglietti delle lotterie
nazionali tradizionali ed istantanee.
Contemporaneamente, il medesimo D.L.
n. 557 e la L. n. 537 del 1993 (art. 11) intervengono sull’art. 4, comma 1,
della L. n. 401 del 1989, introducendovi una fattispecie incriminatrice volta
a contrastare la diffusione non autorizzata di lotterie di stati esteri.
Successivamente, la L. n. 549 del
1995 (art. 3, commi 225 e ss.) vara talune importanti novità: ampliamento
della rete di raccolta del gioco del lotto e di distribuzione dei biglietti
delle lotterie nazionali (tradizionali ed istantanee); divieto di intermediazione
nella raccolta delle giocate del lotto e dei concorsi pronostici; possibilità
per il CONI di affidare in concessione l’organizzazione e l’esercizio delle
scommesse, a totalizzatore o a quota fissa, sulle “proprie” competizioni sportive,
con rinvio della relativa disciplina ad un decreto del Ministro delle finanze
di natura regolamentare.
Tale regolamento, emanato con il
D.M. n. 174 del 1998, oltre all’attribuzione delle concessioni per l’esercizio
delle scommesse, prevede fra l’altro: il divieto di qualunque tipo di scommessa
che non sia ivi contemplata; il potere del Ministro delle finanze di stabilire
nuovi sistemi di scommessa e nuove modalità di accettazione; il divieto di
intermediazione nell’accettazione delle scommesse.
Parallelamente, nel campo dei giochi
e delle scommesse concernenti le corse dei cavalli, disposizioni analoghe
vengono dettate dalla L. n. 662 del 1996 (art. 3, commi 77 e ss.) e dal conseguente
regolamento approvato con il D.P.R. n. 169 del 1998, il quale parimenti contiene,
fra le altre cose, la disciplina delle concessioni per l’esercizio delle scommesse
(a totalizzatore o a quota fissa), il divieto di scommesse da esso non previste,
l’attribuzione al Ministro delle finanze (di concerto con il Ministro delle
politiche agricole) di poteri di disciplina sulla tipologia, le modalità e
i limiti delle scommesse, nonché il divieto di ogni forma di intermediazione
nella raccolta ed effettuazione delle scommesse.
Un’ulteriore espansione del sistema
si registra con la L. n. 133 del 1999, in forza della quale (art. 16) il Ministro
delle finanze può direttamente disporre nuove scommesse a totalizzatore o
a quota fissa su eventi sportivi diversi da quelli regolati da CONI ed UNIRE,
esercitabili sempre tramite concessionari, ed è titolare, inoltre, di un potere
regolamentare permanente per disciplinare modalità e profili patrimoniali
non soltanto di dette nuove scommesse, ma anche di “ogni altro tipo di
gioco, concorso pronostici e scommesse”.
A valle di tali previsioni ed in
loro attuazione si pongono, quindi, una serie di interventi con decreti del
Ministro (alcuni di natura regolamentare) e dirigenziali, fra i quali possono
ad esempio menzionarsi: il D.M. n. 278 del 1999, recante le norme concernenti
l’istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa ai sensi
del predetto art. 16 della L. n. 133 del 1999; il D.M. n. 29 del 2000, recante
norme per l’istituzione del gioco del “Bingo”; il D.M. n. 363 del 2000, con
cui viene istituito il nuovo concorso pronostici denominato “Totobingol”;
il D.M. n. 156 del 2001, che dispone la facoltà del Ministro delle finanze
di autorizzare “i concessionari o i gestori di giochi, concorsi pronostici
o scommesse ad effettuare la raccolta telefonica o telematica delle giocate”,
rinviando, peraltro, ad un decreto dirigenziale del Ministero stesso per un’ulteriore
disciplina (successivamente posta con D.D. 31 maggio 2002); il D.M. n. 179
del 2003, con cui è stato emanato il regolamento recante la disciplina dei
concorsi pronostici su base sportiva.
Nel frattempo, si registrano due
rilevanti novità anche sul versante penalistico:
- l’art. 4 della L. n. 401 del 1989
si arricchisce di due ulteriori fattispecie, costituite dai commi 4-bis
e 4-ter, inseriti dalla L. n. 388 del 2000 (art. 37) e destinati essenzialmente,
come si dirà meglio oltre, a rinforzare la tutela penale contro forme abusive
di organizzazione e gestione di scommesse/concorsi pronostici;
- l’art. 88 t.u.l.p.s. muta la sua
formulazione (sempre ad opera dell’art. 37 della L. n. 388 del 2000), venendo
a disporre che la licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio delle scommesse
può essere rilasciata soltanto ai soggetti che sono titolari di concessioni
o di autorizzazioni, da parte dei ministeri o enti competenti, per l’organizzazione
e gestione delle scommesse, nonché ai loro incaricati.
La tendenza all’espansione e all’innovazione
dell’offerta di gioco continua, poi, più di recente, con la L. n. 289 del
2002 (art. 22), con il D.L. n. 269 del 2003 (art. 39), convertito nella L.
n. 326/2003, e con la L. n. 311 del 2004 (art. 1, commi 290 e ss.).
Le disposizioni di quest’ultima,
in particolare, sono volte ad orientare la tendenza espansiva dell’offerta
di gioco verso forme di partecipazione a distanza, anche con riguardo alle
lotterie (ad estrazione differita o istantanee), così come già in parte avvenuto
con la citata disciplina relativa alla raccolta telefonica e telematica delle
giocate e con la normativa sulla rete telematica degli apparecchi da gioco,
di cui all’art. 14-bis del D.P.R. n. 640 del 1972 (v. oltre).
Per chiudere questo quadro riepilogativo
appare utile ricordare, infine:
che con la L. n. 383 del 2001 (art.
12), con il D.Lgs. n. 173 del 2003 (art. 1, che ha modificato l’art. 25 del
D.Lgs. n. 300 del 1999) e poi anche con il citato D.L. n. 269 del 2003 (art.
39), le funzioni statali in materia di giochi sono state concentrate, attraverso
la loro attribuzione unitaria all’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, facente capo al Ministero dell’economia e delle finanze;
che con il D.L. n. 35 del 2005, convertito
nella L. n. 80 del 2005, nell’art. 4, comma 2, della L. n. 401 del 1989 è
stata aggiunta un’ulteriore disposizioni incriminatrice, volta a contrastare
la pubblicità in Italia di giochi, scommesse e lotterie esteri.+
7.2. Analisi delle fattispecie.
Le innovazioni e specificazioni della
disciplina in materia di giochi sin qui tratteggiate non hanno, peraltro,
intaccato il principio di fondo su cui essa continua ad imperniarsi, vale
a dire l’esclusiva legittimazione dello Stato ad organizzare e gestire -
direttamente o per mano di enti pubblici di settore o attraverso il sistema
delle concessioni - le attività ludiche in questione ovvero quanto meno ad
autorizzarne lo svolgimento.
Ciò considerato, può dirsi che le
disposizioni dell’art. 4 della L. n. 401 del 1989 presentano un certo grado
di frammentarietà e di asimmetria lessicale, verosimilmente dovuto alla successione
degli interventi emendativi, ma in gran parte non giustificabile, data la
sostanziale omogeneità di disvalore delle condotte tratteggiate da tali disposizioni.
La giurisprudenza di legittimità
non ha mancato di porre in evidenza la pluralità di fattispecie che si trovano
giustapposte nell’articolo di legge in esame.
Qui si può tentare di delineare uno
schema ricostruttivo di tipo sintetico, cercando di ridurre “a fattor comune”
quelle figure di reato che presentano una condivisione di elementi costitutivi.
In questo senso, si può individuare
una prima area di fattispecie penali, dedicata al gioco del lotto e
costituita dal primo periodo del comma 1, dai commi 2 e 3 e dal comma 4-ter
(ciascuna di tali disposizioni considerata, ovviamente, nella parte in cui
si riferisce, esplicitamente o implicitamente, al gioco del lotto).
In queste fattispecie risulta assoggettato
a sanzione penale chi “abusivamente organizza” il gioco del lotto,
chi “in qualsiasi modo dà pubblicità” al gioco del lotto da altri abusivamente
organizzato ovvero anche si limita a parteciparvi (in entrambi i casi, se
non vi è concorso nell’abusiva organizzazione) e chi, infine, “raccoglie”
o “prenota” giocate del lotto per via telefonica o telematica in difetto
di “apposita autorizzazione all’uso di tali mezzi”.
L’abusiva organizzazione è punita
come delitto (reclusione da sei mesi a tre anni), la pubblicità e la mera
partecipazione sono invece sanzionate a titolo di contravvenzione (arresto
fino a tre mesi e ammenda da lire centomila ad un milione). Dubbie sono, invece,
la natura e l’entità della sanzione da irrogare per la mancanza di autorizzazione
all’uso degli strumenti telefonici e telematici per la raccolta e la prenotazione
delle giocate, giacché in proposito il comma 4-ter rinvia, genericamente,
alle “sanzioni di cui al presente articolo”.
Una seconda area è rappresentata
dalle fattispecie dedicate alle scommesse e ai concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI, dalle organizzazioni
da esso dipendenti o dall'UNIRE.
Per tali attività ludiche
vi è un perfetto parallelismo con la disciplina sanzionatoria sopra delineata
con riferimento al gioco del lotto. Anche per esse, infatti, ai sensi del
secondo periodo del comma 1, nonché dei commi 2, 3 e 4-ter, sono
punite l’abusiva organizzazione, la pubblicità o la mera partecipazione (ove
non vi sia concorso nell’abusiva organizzazione) ed infine la raccolta o la
prenotazione di giocate per via telefonica o telematica in difetto
di apposita autorizzazione.
Identica è pure la tipologia (delitto/contravvenzione)
e l’entità delle sanzioni previste.
Un terzo gruppo di fattispecie è
accomunabile per il fatto di riferirsi a “pubbliche scommesse” su “competizioni
di persone, animali e giuochi di abilità” diverse dalle competizioni gestite
dal CONI e dall’UNIRE.
Entrano in campo, qui, il terzo periodo
del comma 1 ed i commi 2 e 3, che puniscono, rispettivamente, chi “abusivamente
esercita l’organizzazione” di tali pubbliche scommesse e chi si limita
a darvi pubblicità o a parteciparvi (senza concorrere nell’abusiva organizzazione).
Quanto ai commi 2 e 3 trattasi, ovviamente,
del medesimo tipo di contravvenzione già considerata per i precedenti due
gruppi di fattispecie. La novità sta, piuttosto, nella previsione del terzo
periodo del comma 1, che per l’abusiva organizzazione di questo genere di
scommesse prevede un illecito di tipo contravvenzionale (arresto da tre mesi
ad un anno e ammenda non inferiore ad un milione di lire), invece del delitto
contemplato (dal secondo periodo del medesimo comma) per le scommesse su attività sportive gestite dal CONI e dall’UNIRE.
A tali scommesse, riguardanti competizioni
non gestite da CONI ed UNIRE, è da ritenersi altresì applicabile la fattispecie,
già considerata, di cui al comma 4-ter, che punisce la raccolta o la prenotazione di giocate per
via telefonica o telematica in difetto di apposita autorizzazione
Si prosegue con i biglietti di lotterie
e di analoghe manifestazioni di sorte di stati esteri, la cui vendita
in Italia senza autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato è punita, dal quarto periodo del comma 1, con le medesime sanzioni
(arresto e ammenda) previste per l’abusiva organizzazione di pubbliche scommesse
sulle competizioni non gestite dal CONI e dall’UNIRE.
Alle lotterie “accettate”
in stati esteri è vietato, inoltre, dare pubblicità in Italia: la fattispecie
incriminatrice è fissata dal secondo periodo del comma 2.
A tali lotterie (e manifestazioni
di sorte analoghe) appare testualmente collegata la fattispecie della seconda
parte dello stesso quarto periodo del comma 1, che sottopone a sanzione penale
(la medesima prevista per la vendita dei biglietti) lo svolgimento di attività
connesse, identificate nella “raccolta di prenotazione di giocate”,
nell’ ”accreditamento delle relative vincite”, nella “promozione”
e nella “pubblicità”. Non mancano, però, in giurisprudenza, pronunce
che ricollegano tale fattispecie sanzionatoria al più ampio ventaglio di attività
abusive di cui ai primi quattro periodi del comma 1 [18]:
la formulazione assai poco lineare della disposizione rende effettivamente
possibile questa opzione interpretativa, anche se argomenti di tipo sistematico
(in particolare: il fatto che pur in mancanza di essa le condotte ivi descritte
sarebbero comunque riconducibili all’interno delle fattispecie di cui ai primi
tre periodi del comma 1 e al comma 2, se non altro a titolo di concorso) potrebbero
indurre a circoscriverla al novero delle lotterie estere.
Restano da esaminare le disposizioni
di cui ai commi 4 e 4-bis (quest’ultimo introdotto, come detto, dall’art.
37 della L. n. 388 del 2000, unitamente al comma 4-ter).
Della prima, caratterizzata da una
formulazione non lineare, può essere sufficiente segnalare che la giurisprudenza
di legittimità[19] la ritiene applicabile
ai soli casi di svolgimento di scommesse aventi ad oggetto attività di gioco
effettuate attraverso gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110 t.u.l.p.s
(e non, come pure astrattamente ipotizzabile, come una fattispecie applicabile
ai casi di giochi - d’azzardo e dunque al di fuori dei limiti consentiti dal
medesimo art. 110 t.u.l.p.s. - svolti mediante apparecchi funzionanti secondo
modalità assimilabili alla scommessa).
Quanto alla disposizione del comma
4-bis, che punisce lo svolgimento in mancanza di concessione, autorizzazione
o licenza ex art. 88 t.u.l.p.s. di attività organizzate al fine di
“accettare o raccogliere” o “comunque favorire” l’accettazione o la raccolta,
anche per via telefonica o telematica, di qualunque genere di scommessa, essa
appare sostanzialmente come una norma di chiusura, destinata, per un verso,
a “coprire” con sanzione penale l’esercizio abusivo di scommesse che, dato
l’oggetto (diverso da quelli espressamente menzionati nel comma 1 dell’art.
4) ed il luogo di accettazione (l’estero), potevano ipoteticamente reputarsi
non ricomprese tra quelle contemplate dai primi tre periodi del comma 1 e,
per altro, verso, a tipizzare espressamente come condotta penalmente illecita
lo svolgimento di attività organizzate che, pur non costituendo di per sé
accettazione di scommesse, siano tuttavia funzionali all’accettazione di scommesse
da parte di altri operatori (stabiliti in Italia o all’estero).
La casistica giurisprudenziale concernente
le fattispecie di cui all’art. 4 della L. n. 401 del 1989 mostra, effettivamente,
una netta predominanza di situazioni riconducibili a forme di mediazione fra
giocatori/scommettitori residenti in Italia ed imprese estere esercenti scommesse
organizzate.
Ciò spiega bene l’intervento della
L. n. 388 del 2000 e l’inserimento, appunto, del comma 4-bis, ma già
in precedenza la rilevanza penale di questo genere di condotta veniva ravvisata
in sede giudiziaria, essenzialmente sulla base delle seguenti argomentazioni:
il principio c.d. di ubiquità vigente
in diritto penale ed espresso dall’art. 6, comma 2, c.p., secondo il quale
un reato si considera commesso in territorio italiano “quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è
ivi avvenuta in tutto o in parte …”;
il divieto di organizzare
e gestire, se non in forza di apposito titolo concessorio, scommesse e concorsi
pronostici su competizioni che si svolgono in Italia e che siano pertanto soggette
a riserva in favore di CONI o UNIRE (o comunque di amministrazioni pubbliche
dello Stato italiano);
la necessità di autorizzazione, in
via generale, ai sensi dell’art. 88 t.u.l.p.s., per organizzare o gestire
qualunque tipo di scommessa o di pronostico e, quindi, anche le scommesse
e i pronostici su competizioni sportive estere, che pur non sono soggette
a riserva in favore dello Stato o di enti pubblici italiani.
Dalla combinazione di questi profili
normativi la giurisprudenza, appunto, desumeva:
che costituisce reato, ove manchi
l’idoneo titolo concessorio o autorizzatorio, raccogliere in Italia scommesse
o pronostici sia su competizioni che si svolgono in Italia e che siano soggette
alla riserva in favore di CONI o UNIRE, sia su competizioni estere non soggette
a riserva in favore di amministrazioni pubbliche dello Stato italiano;
che quando detta raccolta di scommesse
è organizzata e gestita da soggetti stabiliti all’estero, ma avvalendosi di
condotte collaborative e strumentali di “agenti” residenti in Italia, una
parte del reato - quella posta in essere dai soggetti residenti in Italia
- deve considerarsi commessa nel territorio nazionale ed è quindi esposta
all’applicazione della legge penale italiana, dunque delle fattispecie di
cui all’art. 4 della L. n. 401 del 1989 [20].
Su un campo diverso è, invece, intervenuto
il già menzionato comma 4-ter, pure introdotto dalla L. n. 388 del
2000 e però destinato a rinforzare il controllo dell’autorità amministrativa
in ordine alla raccolta di giocate e scommesse attraverso modalità telefoniche
o telematiche, senza particolare riferimento alle scommesse accettate all’estero,
ma, anzi, con preminente riguardo ai giochi, ai concorsi pronostici e alle
scommesse lecitamente gestiti in Italia dai concessionari dello Stato e di
CONI ed UNIRE.
Nell’ottica penalistica le fattispecie
del comma 4-bis e del comma 4-ter si distinguono per la diversità
di bene giuridico tutelato (il controllo della gestione delle scommesse e,
quindi, la protezione dell’ordine pubblico nel primo caso, la sicurezza delle
telecomunicazioni nel secondo) e di titolo autorizzatorio presupposto e possono
o meno concorrere fra di loro, a seconda del concreto atteggiarsi della condotta
oggetto di valutazione [21].
Ciò non toglie che il profilo di illiceità ai sensi del comma 4-ter
si accompagni facilmente a quello riferibile al comma 4-bis: la disciplina
sulla raccolta telefonica o telematica delle giocate, con in primis
l’obbligo di ottenere apposita autorizzazione, è, infatti, funzionale ad una
piena tutela della disciplina più generale sull’organizzazione e la gestione
di giochi e scommesse e, dunque, per converso, la violazione della prima si
rivela sovente strumentale alla violazione della seconda [22].
Altre indicazioni giurisprudenziali
interessanti riguardano:
- la distinzione fra la mera partecipazione
a scommesse o concorsi pronostici illecitamente organizzati da terze persone
(reato meno grave, punito a titolo di contravvenzione dal comma 3 dell’art.
4 della L. n. 401 del 1989) e lo svolgimento di un’attività di coordinamento
della partecipazione di altri a tali scommesse o concorsi, che può, invece,
direttamente integrare una forma di abusiva organizzazione, rilevante ai fini
del più grave delitto di cui al comma 1 [23];
- il problema della valutazione
della sussistenza dell’elemento soggettivo nei reati in contestazione [24];
- l’autonomia delle valutazioni del
giudice penale rispetto a quelle del giudice amministrativo [25];
- la manifesta infondatezza di profili
di illegittimità costituzionale, con particolare riferimento all’art. 41 Cost.[26]
7.3. La compatibilità con il diritto
comunitario.
Il risvolto giuridicamente più delicato
ed importante delle disposizioni penali qui in esame è, peraltro, con certezza
quello relativo alla loro compatibilità con i principi dell’ordinamento comunitario
e in particolare con la normativa comunitaria sulla libertà di stabilimento
e sulla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione europea.
La questione è stata di recente risolta
in senso positivo dalle Sezioni Unite della Cassazione[27]
con un’approfondita analisi argomentativa (in difformità, peraltro, dalle
conclusioni rassegnate dalla Procura Generale[28]), che è utile richiamare.
Premesso un excursus sull’evoluzione
legislativa italiana nel settore, la Cassazione dà conto preliminarmente delle
precedenti pronunce in argomento della Corte di giustizia europea - che,
pur tratteggiando profili di attrito fra normative nazionali restrittive e
principi comunitari (segnatamente, quello della libera prestazione di servizi),
avevano tuttavia indicato talune ragioni di politica legislativa (tutela dei
consumatori, protezione dell’ordine sociale, lotta alle frodi e alle infiltrazioni
criminali, finalità di politica sociale) che, in assenza di trattamenti discriminatori,
potevano costituire idoneo fondamento giustificativo a misure restrittive
proporzionate - e delle coerenti valutazioni conseguentemente espresse in
più occasioni dalla stessa Cassazione in senso favorevole alla compatibilità
comunitaria della normativa interna nazionale[29], per poi passare
alla disamina dei temi posti dalla sentenza della Corte di giustizia del 6
novembre 2003, causa Gambelli[30].
Con tale pronuncia il giudice comunitario,
sollecitato da un tribunale italiano a valutare in via pregiudiziale la coerenza
della normativa nazionale italiana con il quadro comunitario di riferimento,
ha stabilito che misure normative come quelle dello Stato italiano in materia
di giochi ed in particolare in ordine alle scommesse su eventi sportivi costituiscono
forme di restrizione alle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi
e che spetta al giudice nazionale verificare se esse, nella loro concreta
applicazione, rispondano ad obiettivi idonei alla loro giustificazione e siano
rispetto a questi proporzionate.
In questa più recente decisione del
giudice comunitario le Sezioni Unite della Cassazione colgono alcuni accenni
di novità:
- il riferimento non più solo alla
libera prestazione di servizi, bensì anche alla libertà di stabilimento (che
concerne il trasferimento di un soggetto da uno ad un altro Stato membro per
svolgervi attività d’impresa o comunque non salariate);
- l’esclusione dell’idoneità giustificativa
di alcune finalità ordinariamente perseguite dai legislatori nazionali, come
quelle fiscali e quelle di finanziamento di attività sociali;
- la necessità che le ragioni giustificative
“comunitariamente valide”, come le finalità di tutela del consumatore, di
prevenzione della frode o di contenimento della propensione al gioco siano
perseguite con coerenza e sistematicità e attraverso misure concretamente
idonee allo scopo.
Proprio in quest’ultimo passaggio
della sentenza Gambelli le Sezioni Unite ravvisano un elemento di particolare
delicatezza ai fini della valutazione della normativa italiana, giacché, manifestandosi
ormai in essa un’obiettiva tendenza all’espansione dell’offerta di gioco,
potrebbe risultarne inficiata la plausibilità in ordine al perseguimento delle
predette finalità riconosciute “valide” dal giudice comunitario.
Secondo la Cassazione, tuttavia,
la tendenza espansiva della legislazione nazionale sul gioco, se contrasta,
per un verso, con l’ipotetico scopo di limitazione della propensione al gioco,
non contraddice, tuttavia, il fine di evitare le infiltrazioni della criminalità:
“non è cioè incompatibile con i motivi di ordine pubblico e di sicurezza
pubblica , che a norma degli artt. 46 e 55 del Trattato CE sono altrettanto
(se non più) idonei a giustificare restrizioni ai principi di libero stabilimento
e di libera prestazione dei servizi”. Ed infatti la normativa nazionale,
incentrata com’è su forme di controllo preventivo e successivo circa la gestione
dei giochi (lotterie, scommesse e giochi d’azzardo in generale), “si propone
non già di contenere la domanda e l’offerta del gioco, ma di canalizzarla
in circuiti controllabili al fine di prevenirne la possibile degenerazione
criminale”, perseguendo, in tal modo, finalità di ordine pubblico e di
prevenzione della criminalità che la rendono compatibile con il diritto comunitario.
Individuato in questi termini il
profilo di conformità del diritto interno ai principi e alla giurisprudenza
dell’Unione europea, le Sezioni Unite si preoccupano, poi, di verificare,
escludendola, l’eventuale sussistenza di elementi di criticità che potrebbero
inficiarne la solidità sul piano giuridico.
In primo luogo, i giudici di legittimità
negano l’incongruenza della disciplina italiana nella parte in cui richiede
idonei titoli concessori/autorizzatori anche quando le scommesse sono organizzate
da allibratori residenti in Stati esteri, che dal proprio Stato di appartenenza
abbiano ricevuto apposita abilitazione, osservando al riguardo:
che l’abilitazione ottenuta dallo
Stato estero ha una valenza limitata al territorio di riferimento;
che la stessa giurisprudenza comunitaria
ha mostrato di ritenere di per sé non illegittimo (pur se in teoria sostituibile
con discipline diverse e meno restrittive) il sistema delle concessioni operante
in Italia.
Viene sottolineato, in secondo luogo,
che le normativa nazionale, pur se concentrata soprattutto sulla verifica
della solidità finanziaria dei soggetti operanti attraverso il sistema delle
concessioni, non manca di attribuire rilevanza - per il rilascio della licenza
di pubblica sicurezza ex art. 88 t.u.l.p.s. - ai risvolti penali e di moralità
pubblica di tali soggetti e contempla, inoltre, ampi poteri di controllo,
anche successivo, da parte delle autorità di polizia. Vi è dunque idoneità
e coerenza rispetto alle finalità di salvaguardia dell’ordine pubblico e di
prevenzione delle degenerazioni criminali nel settore.
Esito favorevole presenta per le
Sezioni Unite anche la verifica concernente la proporzionalità delle misure
restrittive.
In merito a quelle di carattere amministrativo
(concessioni e autorizzazione di polizia) si rileva che è la stessa giurisprudenza
comunitaria a riconoscere in materia alle legislazioni nazionali spazi di
discrezionalità di questo tipo.
Quanto alle misure penali, la Cassazione
- dopo aver precisato che l’incriminazione dello svolgimento in Italia di
scommesse per conto di allibratori esteri non ha avuto inizio con le modifiche
introdotte dalla L. n. 388 del 2000 (come erroneamente ritenuto nell’ambito
del giudizio Gambelli), ma risale già alla formulazione originaria dell’art.
4 della L. n. 401 del 1989 - evidenzia, richiamando anche orientamenti della
Corte Costituzionale, che non compete agli organi giurisdizionali censurare
la congruità delle sanzioni penali, la cui determinazione è riservata alla
discrezionalità politica del legislatore.
I giudici di legittimità si occupano,
da ultimo, di un eventuale carattere discriminatorio della disciplina in questione,
che ritengono non ravvisabile sia perché in linea generale il sistema delle
concessioni non è affatto chiuso all’accesso di soggetti esteri, sia in considerazione
del fatto che l’ordinamento italiano - a seguito di un parere motivato della
Commissione UE emesso nell’ambito di una procedura di infrazione aperta in
relazione ad alcune limitazioni poste a carico delle società di capitali dalla
normativa italiana in materia di scommesse - ha “avvicinato” la propria disciplina
a quella di impronta comunitaria, enunciando, per un verso, con la L. n. 289
del 2002 (art. 22), il pieno diritto delle società di capitali a partecipare
alle gare per l’affidamento delle concessioni e parificando, inoltre, in occasione
della riforma del diritto societario, il regime giuridico delle società italiane
a quello delle società europee aperte al mercato del capitale di rischio.
In considerazione dello scrutinio
favorevole operato dal giudice di legittimità nella sua sede più autorevole,
deve dunque ritenersi positivamente superata, almeno allo stato, la questione
della compatibilità comunitaria della disciplina limitativo-repressiva espressa
(e presupposta) dalle disposizioni penali dell’art. 4 della L. n. 401 del
1989. Tanto più che talune più recenti pronunce della Cassazione in argomento
hanno già operato un richiamo adesivo alle predette conclusioni delle Sezioni
Unite [31].
8. Le fattispecie sanzionatorie
di cui all’art. 110 t.u.l.p.s.
8.1. Introduzione.
L’art. 110 t.u.l.p.s., assieme all’articolo
86 del medesimo corpo legislativo, costituisce il presidio normativo che da
più tempo mira a contenere entro limiti restrittivi l’area di liceità concernente
lo svolgimento dei giochi.
Tali articoli, in particolare, si
occupano di quei fenomeni ludici che hanno a che fare con la nozione più generale
e tradizionale di gioco d’azzardo - come i giochi con le carte o con i dadi
- e dei giochi esercitabili mediante apparecchi, mentre ne restano fuori
le varie forme di gioco oggetto di riserva in favore dello Stato, che, come
visto, costituiscono invece il campo di applicazione dell’art. 88 del testo
unico.
E’ facile osservare, peraltro, che
la rilevanza applicativa e, quindi, giurisprudenziale degli articoli in questione
è venuta sempre più manifestandosi soprattutto nelle disposizioni concernenti
i giochi mediante apparecchi e non a caso proprio queste disposizioni sono
state oggetto di numerosi interventi di modifica, segnatamente in quest’ultimo
decennio. Trattasi, infatti, di attività ludiche che, in ragione delle elevate
ed evolutive “capacità operative” assicurate dai supporti tecnologici utilizzati,
per un verso esercitano la maggior forza di attrazione nei confronti dei “consumatori”
e, su altro versante, ben corrispondono a quelle prospettive di espansione
dell’offerta di giochi che il legislatore italiano sta perseguendo sin appunto
dalla metà degli anni ’90 del secolo appena concluso.
Diversamente, hanno fatto registrare
pochissime novità nel corso del tempo le disposizioni non specificamente rivolte
alla disciplina degli apparecchi da gioco.
Si può notare al riguardo che il
comma 1 dell’art. 110, che prescrive l’esposizione della tabella, vidimata
dal questore, recante l’indicazione dei giochi d’azzardo e di quegli altri
giochi che l’autorità di pubblica sicurezza “ritenga di vietare nel pubblico
interesse” [32], nell’arco di vari
decenni ha subito un’unica modifica ad opera dell’art. 37, comma 3, della
L. n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), che ha stabilito innovativamente
che detta tabella:
deve essere esposta, oltre che, come
prima, nelle “sale da bigliardo o da giuoco”, anche negli “altri
esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad
installare apparecchi da gioco”;
deve contenere, altresì, l’indicazione delle “prescrizioni”
e dei “divieti specifici” che la stessa autorità di p.s. ritiene di
dover disporre sempre nel “pubblico interesse”.
Nessuna modifica, addirittura, ha
fatto mai registrare il comma 2 dell’art. 110, secondo il quale la tabella
dei giochi proibiti deve menzionare espressamente il divieto delle scommesse.
Mutamenti frequenti hanno invece
interessato, come accennato, le disposizioni dell’art. 110 concernenti gli
apparecchi da gioco.
Si sono, infatti, succeduti al riguardo
numerosi interventi emendativi: dapprima ad opera dell’art. 1 della legge
n. 507 del 1965, poi dell’art. 1 della L. n. 904 del 1986, quindi, ravvicinatamene,
nell’ultimo decennio, da parte dell’art. 1 della L. n. 425 del 1995, dell’art.
37 della L. n. 388 del 2000, dell’art. 22 della L. n. 289 del 2002, dell’art.
39 del D.L. n. 269 del 2003 e dell’art. 1, co. 495, della L. n. 311 del 2004.
La loro disamina dà bene il senso
delle trasformazioni del contesto socio-economico e tecnologico che ha fatto
da sfondo ai cambiamenti della disciplina normativa.
8.2. Le modifiche del 1965.
Con la prima modifica il legislatore
intese adeguare la formulazione dell’articolo alla pronuncia della Corte Costituzionale
n. 125 del 1963, con la quale era stata censurata l’estensione del divieto
di concedere licenze per l’uso a qualsiasi specie di apparecchi da gioco o
da trattenimento. Secondo la Corte, infatti, da un lato l’attività economica
di produzione o commercio di apparecchi poteva ricevere tutela legale soltanto
se i suoi prodotti non risultavano tali da favorire tendenze antisociali,
ma, dall’altro, per converso, un divieto come quello riferibile al’art. 110
t.u.l.p.s. poteva trovare adeguato presupposto giustificativo solo in relazione
ad apparecchi che non offrissero meramente svago o divertimento, bensì subordinassero
lo svago alla loro utilizzazione come mezzi di gioco e di scommesse.
Di qui il mutamento della formula
di divieto generale, che viene circoscritto dal legislatore all’uso di apparecchi
o congegni “da gioco”, automatici e semiautomatici, pur se nel contempo
esteso ai “circoli ed associazioni di qualunque specie”.
Compare, inoltre, una prima definizione
di apparecchi o congegni da gioco, identificati in modo alternativo con quelli
che
- possono dar luogo a scommesse
- consentono la vincita di un qualsiasi
premio in danaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione
della partita.
Trattavasi di definizione dai confini
molto ampi, che abbracciava sostanzialmente qualunque tipo di apparecchio
che non fosse destinato al mero intrattenimento, ma presentasse profili anche
minimi di incentivazione al gioco o alla sua reiterazione. Tali potevano infatti
essere considerate la possibilità di svolgimento di scommesse sul gioco effettuato
mediante l’apparecchio, come anche la possibilità di realizzare una vincita
di tenue valore economico, quale una consumazione o la ripetizione della partita.
Di fatto potevano rientrare nel divieto anche quegli apparecchi da trattenimento
che pur formalmente ne venivano lasciati fuori in ossequio alla sentenza della
Corte Costituzionale.
La violazione del divieto viene sanzionata
a titolo contravvenzionale con arresto (da 1 mese a 2 anni) ed ammenda, nonché
con la sospensione della licenza (da 1 a 6 mesi), se il contravventore era
titolare di pubblico esercizio, e con la sua revoca in caso di recidiva.
La disposizione sanzionatoria fa
espressamente salve “le sanzioni previste dal codice penale per il giuoco
d’azzardo” e ciò appare assolutamente coerente con la struttura della
fattispecie di reato che, come detto, si occupa di un novero molto ampio di
apparecchi da gioco e non richiede per la sua applicabilità che tali apparecchi
abbiano le caratteristiche del gioco d’azzardo. Del tutto logico è, quindi,
che la disposizione si preoccupi di far salva l’applicazione delle fattispecie
contravvenzionali generali sul gioco d’azzardo, che risulteranno applicabili,
in concorso con l’art. 110 t.u.l.p.s., qualora si tratti in particolare di
apparecchi per giochi aleatori che consentono vincite economicamente apprezzabili
e concretizzano, dunque, una finalità di lucro.
8.3. Le modifiche del 1986.
Con l’intervento della legge n. 904
del 1986 si manifestano alcune rilevanti novità.
A parte l’allargamento della fattispecie
anche agli apparecchi e congegni “elettronici”, evidentemente frutto dello
sviluppo tecnologico segnato nel ventennio trascorso dalla legge del 1965,
sono meritevoli di nota:
- il fatto che nella formula generale
di divieto e nella conseguente norma definitoria non si parla più semplicemente
di apparecchi e congegni da gioco, bensì di apparecchi e congegni per il gioco
d’azzardo;
- l’espunzione della consumazione
o della ripetizione della partita come forme di “premio” rilevanti ai fini
dell’inclusione di un apparecchio nel novero di quelli vietati;
- la comparsa di un comma dedicato
a delineare e disciplinare una categoria di apparecchi da gioco non vietati:
essi vengono identificati negli apparecchi e congegni “da trattenimento e
da gioco di abilità” e si stabilisce che per essi il premio può consistere
soltanto nella ripetizione di una partita per non più di tre volte.
Al di là delle variazioni testuali,
una considerazione complessiva delle modifiche apportate dalla L. n. 904 del
1986 ai vari commi dell’art. 110 t.u.l.p.s. ed il raffronto fra tali commi
e la loro formulazione risalente al 1965 consente di ritenere che con la L.
n. 904 il legislatore abbia per un verso avvicinato l’area di illiceità ai
sensi dell’art. 110 t.u.l.p.s. a quella derivante dalle disposizioni sul gioco
d’azzardo del codice penale, ma, per altro verso, conservato fra le due profili
di distinzione.
L’individuazione degli apparecchi
(da trattenimento e) da gioco di abilità come categoria di apparecchi leciti,
unitamente al riferimento esplicito al gioco d’azzardo a proposito di quelli
vietati, lasciavano infatti intendere che questa seconda categoria, quella
degli apparecchi per il gioco d’azzardo, andava caratterizzata sulla base
dell’aleatorietà degli schemi di gioco, in armonia, dunque, con la definizione
generale di gioco d’azzardo contenuta nelle disposizioni del codice penale
(art. 721 c.p.).
Anche l’espunzione del riferimento
alla consumazione e alla ripetizione della partita come “premi” rilevanti
ai fini della valutazione di illiceità di un apparecchio comportava un avvicinamento
alla categoria codicistica dei giochi d’azzardo, perché tendeva ad accreditare
l’idea che il “qualsiasi premio in denaro o in natura” contemplato
nella definizione degli apparecchi (per il gioco d’azzardo) vietati dovesse
esprimere un’entità economicamente non inapprezzabile e, quindi, un elemento
sintomatico di una finalità di lucro.
Al contempo, però, l’apposizione
di un limite molto marcato al tipo di premio erogabile dagli apparecchi leciti
(la sola ripetizione della partita per non più di tre volte) valeva a fra
confluire nell’area di illiceità speciale anche apparecchi strutturalmente
e funzionalmente concepiti per il (trattenimento ed il) gioco di abilità e,
quindi, privi di uno dei due tratti caratteristici della definizione codicistica
del gioco d’azzardo, vale a dire l’aleatorietà.
L’avvicinamento fra illiceità speciale
ai sensi del t.u.l.p.s. ed illiceità generale ai sensi del c.p. poteva essere
ravvisata, altresì, nella mutata formulazione della disposizione sanzionatoria
dell’art. 110 (spostatasi al sesto comma), dove alla formula di salvaguardia
“Salve le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d’azzardo”
la L. n. 904 del 1986 aveva sostituito la locuzione “Oltre le sanzioni
previste dal codice penale per il giuoco d’azzardo, i contravventori sono
puniti …”.
Da notare, in tema di sanzioni, altre
variazioni, comunque interessanti:
- la limitazione della pena alla
sola ammenda (da 1 a 10 milioni di lire);
- l’introduzione della previsione
della confisca e della distruzione degli apparecchi;
- l’inserimento di un accenno di
disciplina procedimentale a proposito delle sanzioni accessorie per i titolari
di licenza di pubblico esercizio, in conseguenza ed in conformità del trasferimento
di funzioni agli enti locali nel frattempo intervenuto per effetto del D.P.R.
n. 616 del 1977.
8.4. Le modifiche del 1995.
Gli interventi sull’art. 110 t.u.l.p.s.
rapidamente succedutisi a partire dal 1995 non hanno interessato la formula
di divieto generale di installazione ed uso di “apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo” nei “luoghi pubblici
o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie”
attualmente collocata nel comma 4 dell’articolo (ma fino al 2002 posta, invece,
nel terzo comma). Essi si sono, infatti, concentrati sulla definizione degli
apparecchi per il gioco d’azzardo - e dunque illeciti - e sulla definizione
e disciplina degli apparecchi leciti.
Sotto il primo profilo si segnalano
le due modifiche consecutive operate sul comma 4 dell’art. 110 t.u.l.p.s.
attraverso le L. n. 425 del 1995 e n. 388 del 2000.
Con la prima legge [33]
nella definizione della categoria degli apparecchi per il gioco d’azzardo
viene innanzitutto cambiato il riferimento alla scommessa: non rileva più
la circostanza che si possa dar luogo a scommesse, ma occorre che si tratti
di apparecchi “che hanno insita la scommessa”.
Vi è poi l’esplicitazione che le vincite di un qualsiasi
premio in denaro o in natura debbono essere “puramente aleatorie” e
la precisazione che tale premio, in denaro o in natura, deve concretizzare
lucro.
Le prime due variazioni possono considerarsi
espressione di una sorta di endiadi normativa, giacché, dato il carattere
intrinsecamente aleatorio del concetto di scommessa, l’aver “insita la
scommessa” ed il consentire vincite “puramente aleatorie” costituiscono
due risvolti di una medesima identità logico-strutturale.
La variazione concernente la scommessa
ha, peraltro, il pregio di superare possibili incertezze interpretative, giacché
la formulazione precedente poteva teoricamente lasciar intendere che incidesse
sulla valutazione di illiceità degli apparecchi il fatto che ab externo
potessero effettuarsi scommesse sul loro funzionamento.
Comunque sia, la combinazione di
queste prime due variazioni con quella concernente la precisazione dell’idoneità
al lucro del premio erogabile determinava un forte avvicinamento, quasi una
sovrapposizione fra l’illiceità delineata per gli apparecchi da gioco dall’art.
110 t.u.l.p.s. e l’illiceità delineata per il gioco d’azzardo in generale
dal codice penale. Venivano, infatti, a ricorrere insieme nella categoria
degli apparecchi vietati i due tratti caratteristici della definizione codicistica
del gioco d’azzardo: l’aleatorietà ed il fine di lucro.
Coerentemente a tale assetto classificatorio
degli apparecchi illeciti la L. n. 425 del 1995 introduce una disciplina degli
apparecchi leciti incentrata sull’aleatorietà e sull’assenza di profili di
lucro (mentre sul piano formale per la prima volta tale disciplina veniva
ad occupare più commi ed una pluralità di disposizioni).
Vengono individuati come apparecchi
leciti, in primo luogo (comma 5), gli apparecchi “da trattenimento e da
gioco di abilità” nei quali vi sia preponderanza dell’elemento “abilità
e trattenimento” rispetto all’elemento aleatorio (e tale idea di preponderanza
dell’abilità sull’alea consentiva di ritenere, per converso, al di là del
dato testuale del comma 4, che, come visto, parlava di vincite “puramente
aleatorie”, che fossero da considerare per il gioco d’azzardo gli apparecchi
che presentavano meccanismi di vincita fondati prevalentemente, pur se non
esclusivamente, sull’aleatorietà).
Oltre a questa impronta di fondo,
relativa al difetto di aleatorietà prevalente, tali apparecchi devono presentare
inoltre un’altra caratteristica, orientata, invece, all’esclusione del profilo
del lucro. Debbono rilasciare premi “all’abilità ed al trattenimento del
giocatore” limitati ad una delle seguenti categorie:
- ripetizione della partita per non
più di dieci volte;
- erogazione di non più di dieci
gettoni, riutilizzabili negli apparecchi del medesimo locale e non rimborsabili;
- consumazione oppure di modesto
valore economico e non convertibile in denaro.
Per la prima volta, viene, poi, identificato
(nel comma 6) un secondo gruppo di apparecchi leciti, pur sempre improntati
all’abilità (e al trattenimento) e all’assenza di lucro: si tratta dei “distributori
di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore economico”,
cui è annesso un gioco di abilità o di trattenimento con relativo premio.
Tali apparecchi debbono funzionare
attraverso l’introduzione di una moneta o di un gettone e l’assenza del fine
di lucro deve essere assicurata dal fatto che:
- il prodotto distribuito, oltre
che di modesto valore economico, deve essere “ben visibile”;
- anche i premi debbono essere “esposti”
nell’apparecchio ed essi, inoltre, debbono avere un valore economico modesto.
In modo un po’ ridondante si specifica,
inoltre, in due commi separati (7 e 8):
- che nessun premio può avere un
valore superiore “al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco”;
- che i beni contemplati nelle definizioni
dei due gruppi di apparecchi leciti non possono essere “commerciati, scambiati
o convertiti in denaro od in premi di diversa specie” e che non possono
realizzare “alcun fine di lucro”.
Poteva sembrare una ridondanza dovuta
alla consapevolezza da parte del legislatore di aver aperto per la prima volta
l’area della liceità all’ingresso di apparecchi che erogavano veri e propri
premi (e non più soltanto la mera ripetizione della partita) e che quindi,
implicando quanto meno in via potenziale un profilo assimilabile al lucro,
presentavano un tratto di “pericolosa” vicinanza con l’ambito del gioco d’azzardo.
Sul piano delle disposizioni sanzionatorie
(commi 9 e 10) non vi è alcuna modifica rispetto alla formulazione introdotta
dalla L. n. 904 del 1986.
Continua, dunque, a figurare la formula
cumulativa “Oltre le sanzioni previste dal codice penale, i contravventori
sono puniti …”, che, però, forse, a differenza di quanto osservato in
relazione alla situazione del 1986, non risulta più completamente coerente
con la struttura dei commi precedenti. Se è vero, infatti, per un verso, che
tali commi tendono ancora a disegnare due aree di gioco in netta alternativa
fra di loro, quella degli apparecchi per il gioco d’azzardo-illecito e quella
degli apparecchi per il gioco di abilità-lecito, occorre, tuttavia, rilevare
che la definizione della seconda area, quella degli apparecchi per il gioco
lecito, poggia ormai sulla determinazione di una serie di “paletti” il cui
superamento non comporta, sempre e necessariamente, che il gioco praticato
assuma le caratteristiche (di predominante aleatorietà e di lucro) tipiche
di un gioco d’azzardo. Basti pensare alla possibilità di trovarsi di fronte
ad apparecchi correttamente imperniati su schemi di gioco con prevalente coefficiente
di abilità e tuttavia in grado di assicurare un’erogazione di gettoni o una
ripetizione di partite in numero superiore a quelli prescritti nel comma 5.
Poteva quindi ritenersi, secondo
un’interpretazione sistematica che andasse al di là del dato meramente letterale,
che la fattispecie contravvenzionale posta dall’art. 110 t.u.l.p.s. potesse
essere applicabile anche da sola, senza il necessario concorso della fattispecie
contravvenzionale codicistica.
8.5. Le modifiche del 2000.
La possibilità di una perfetta corrispondenza
reciproca tra fattispecie di gioco d’azzardo ai sensi del codice penale e
fattispecie di (apparecchi per il) gioco d’azzardo ai sensi dell’art. 110
t.u.l.p.s. si perde definitivamente con le modifiche introdotte dall’art.
37 della L. n. 388 del 2000. [34]
Nella definizione degli apparecchi
per il gioco d’azzardo (mantenuta nel comma 4 dell’art. 110) da un lato,
infatti, rimangono fermi come tratti caratteristici fra loro alternativi (in
realtà, si è già detto, soltanto apparentemente tali) il fatto di aver “insita”
la scommessa o di consentire “vincite puramente aleatorie di un qualsiasi
premio in denaro o in natura”, ma, dall’altro, viene espunto il riferimento
all’idoneità del “qualsiasi premio” a concretizzare un fine di lucro
e viene aggiunto come ulteriore “sintomo” alternativo di illiceità d’azzardo
il fatto che l’apparecchio consenta vincite (pur se non aleatorie) “di
valore superiore ai limiti fissati al comma seguente”, vale a dire al
comma 5 (non anche, va notato, al comma 6).
Il risultato è l’inclusione nel novero
di quelli considerati per il gioco d’azzardo di apparecchi per i quali non
viene più richiesta, almeno esplicitamente, la destinazione al lucro e la
prevalenza dell’aleatorietà.
La
L. n. 388 apporta variazioni, parallelamente, anche alla definizione
e disciplina dei giochi leciti. [35]
Rimane la previsione dei due grandi
gruppi: apparecchi “da trattenimento e da gioco di abilità” (nel comma
5) e altri apparecchi per giochi leciti (nel comma 6); entrambi, però, subiscono
sensibili mutamenti.
Il primo gruppo continua ad essere
incentrato sulla preponderanza dell’elemento “abilità e trattenimento”
rispetto all’elemento aleatorio, ma viene introdotto per la prima volta un
ulteriore parametro funzionale costituito dal costo massimo della partita,
fissato nel valore corrispondente alla moneta metallica circolante che abbia
valore non superiore ad un euro.
Cambia, poi, semplificandosi rispetto
al 1995, il ventaglio dei premi ammessi: non più gettoni, consumazione od
oggetti, bensì soltanto prolungamento o ripetizione della partita fino ad
un massimo di dieci volte.
A supporto, indiretto, del carattere
non aleatorio si prescrive, inoltre, che la durata di ciascuna partita dev’essere
non inferiore a dodici secondi.
Nel secondo gruppo non figurano più
gli apparecchi distributori con gioco annesso, ma direttamente apparecchi
da gioco che consentano di esprimere “abilità fisica, mentale o strategica”.
Anche per questi si prevede il parametro
del costo massimo della partita, nella medesima misura introdotta per gli
apparecchi del primo gruppo (ma per l’attivazione oltre alla moneta è ammesso
il gettone).
Quanto ai premi, deve trattarsi di
“prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili
con premi di specie diversa” ed il valore non può superare di dieci volte
il costo della partita.
Non viene espunto il comma ulteriore
(introdotto nel 1995 come comma 8 ed ora divenuto 7), che però risulta per
un verso incongruo, per la parte dove fa riferimento ai beni del comma 5 (che
non ci sono più), e per altro verso assolutamente ridondante, là dove ripete
quanto già asserito dal comma 6 circa la non scambiabilità con altri premi
o convertibilità in denaro dei beni (vale a dire i prodotti di piccola oggettistica)
di cui al predetto comma 6.
Da un’osservazione complessiva delle
modifiche all’art. 110 t.u.l.p.s. apportate dalla L. n. 388 del 2000, si può
dire, a questo punto, che l’elemento abilità è divenuto una condizione necessaria,
ma non sufficiente della liceità degli apparecchi che consentono vincite:
gli apparecchi che consentono vincite aleatorie di qualsiasi premio sono comunque
da considerare apparecchi per il gioco d’azzardo e però anche quelli da gioco
di abilità e da trattenimento sono da considerare tali se sforano il limite
della vincita consentita (commi 4 e 5).
Quando, invece, l’elemento abilità
assume un ruolo esclusivo (comma 6) e non vi è incidenza di alea, il superamento
del limite di vincita consentita non comporta l’assimilazione degli aparecchi
leciti agli apparecchi da gioco d’azzardo (come sopra accennato, infatti,
il comma 4 fa riferimento soltanto all’ipotesi di vincite superiori ai limiti
fissati dal comma 5 e non anche a quelli stabiliti dal comma 6).
Quanto al versante sanzionatorio,
le novità introdotte dalla L. n. 388 del 2000 (raccolte in un nuovo comma
10) sono costituite dalla previsione di un potere di sospensione (per non
più di tre mesi) della licenza di pubblico esercizio da parte del questore
(che così ritorna titolare di poteri sanzionatori di tipo amministrativo-accessorio,
dopo il trasferimento agli enti locali delle competenze amministrative generali
in materia, effettuato dal D.P.R. n. 616 del 1977) e dall’introduzione dell’obbligo
per l’autorità che proceda al sequestro di apparecchi da gioco di darne comunicazione
all’Amministrazione finanziaria.
Proprio quest’ultima previsione dà
occasione per evidenziare che, su un piano più generale, la maggiore novità
introdotta nell’ordinamento dalla L. n. 388 del 2000 è rappresentata dall’introduzione
dell’obbligo di ottenere il nulla-osta del Ministero dell’economia e delle
finanze (all’epoca solo Ministero delle finanze) e segnatamente della competente
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la distribuzione e per
la gestione in Italia degli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità
e per gli altri apparecchi per il gioco lecito (art. 38 della L. n. 388).
Tale sistema si articola, essenzialmente,
su un doppio livello di conformazione e controllo: presentazione all’Amministrazione
autonoma di un esemplare per ogni modello di apparecchio in questione, al
fine di ottenere apposita certificazione all’esito della verifica tecnica
della sua conformità alle prescrizioni di cui all’art. 110 t.u.l.p.s. e della
presenza di dispositivi che ne garantiscano l’immodificabilità; successivamente,
richiesta di nulla-osta per la distribuzione di un numero determinato di apparecchi,
dei quali il richiedente autocertifica la corrispondenza al modello per il
quale è stata ottenuta la predetta certificazione; richiesta di nulla-osta,
infine, anche da parte dei gestori di apparecchi, con puntuale riferimento
ai singoli apparecchi per i quali è già stato rilasciato il nulla-osta di
distribuzione.
In concomitanza ed in conseguenza
di tale innovazione normativa, l’art. 37 della medesima legge introduce nell’art.
86 t.u.l.p.s. un terzo comma, con il quale si prevede:
che la licenza del questore già richiesta
(dal comma 1 del medesimo art. 86) per l’esercizio, fra le altre cose, delle
sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti è necessaria anche
per la distribuzione e per la gestione degli apparecchi da trattenimento e
da gioco di abilità: in tal caso essa ha per presupposto l’avvenuto rilascio
del nulla-osta da parte dell’Amministrazione finanziaria;
che anche detta licenza del questore
per l’esercizio delle sale pubbliche da gioco presuppone l’avvenuto rilascio
del nulla-osta da parte dell’Amministrazione finanziaria quando nelle predette
sale sono installati gli apparecchi da trattenimento e da gioco di abilità.
8.6. Le modifiche del 2002.
Le modifiche del 2002 e degli anni
successivi esprimono anche sul piano normativo forti innovazioni del settore
degli apparecchi da gioco.
L’art. 22 della L. n. 289 del 2002
introduce nel corpo dell’art. 110 t.u.l.p.s. una serie di novità[36],
fra cui le principali sono:
- la precisazione dei luoghi in cui
sono installabili gli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità (comma
3, che indica al riguardo gli esercizi soggetti ad autorizzazione ai sensi
degli artt. 86 o 88 del t.u.l.p.s);
- la previsione che gli apparecchi
da trattenimento o da gioco di abilità (di cui al comma 6) distribuiscano
vincite in denaro erogate dalla macchina in monete metalliche, con delimitazione
di ciascuna vincita entro il tetto massimo di venti volte il costo della partita
(contestualmente ridotto a 50 centesimi di euro);
- la statuizione che le vincite ottenibili
con i predetti apparecchi devono corrispondere a non meno del 90% delle somme
giocate, con riferimento ad un ciclo complessivo di 7.000 partite;
- il divieto di riproduzione del
gioco del poker, sempre con riguardo agli apparecchi da trattenimento o da
gioco di abilità di cui al comma 6;
- la ripartizione in tre categorie
del secondo gruppo di apparecchi per il gioco lecito (quelli del comma 7):
a) la prima di queste categorie (apparecchi
elettromeccanici privi di monitor) corrisponde, sostanzialmente, a quella
che precedentemente, per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 388
del 2000, era l’unica macrocategoria di apparecchi per il gioco lecito prevista
dal comma 7;
b) la seconda categoria comprende,
invece, quelli che la L. n. 388 del 2000 aveva considerato tipici apparecchi
da trattenimento o da gioco di abilità; la L. n. 289 del 2002 dispone che
essi possano continuare a funzionare soltanto se, dapprima, previa apposita
denuncia e regolarizzazione fiscale, ottengano il nulla-osta dall’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e poi, a partire dal 1 gennaio 2004 (termine
successivamente differito al 30 aprile 2004), cessino di consentire il prolungamento
o la ripetizione della partita e siano convertiti in uno degli altri tipi
consentiti di apparecchi per il gioco lecito;
c) la terza categoria include gli
apparecchi basati esclusivamente sull’abilità “fisica, mentale o strategica”
e che non danno premi: la durata della partita può variare in funzione dell’abilità
del giocatore e il suo costo può essere superiore a 50 centesimi di euro.
Si ha, dunque, rispetto al 2000,
un’accentuazione della lucratività quanto meno potenziale degli apparecchi
da trattenimento o da gioco di abilità, in quanto per essi viene consentita
l’erogazione di premi in denaro, benché limitata entro un tetto massimo rapportato
al costo della partita.
Per il resto, restando immodificato
il comma contenente la definizione degli apparecchi per il gioco d’azzardo,
si può dire che la linea di confine tra apparecchi per il gioco d’azzardo
e apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità continua ad essere concentrata
sul fatto che nei secondi vi è prevalenza dell’abilità sull’alea e una limitazione
quantitativa della “redditività”; se questa limitazione non viene rispettata
l’apparecchio da gioco di abilità dev’essere considerato come un apparecchio
per il gioco d’azzardo, come già previsto a seguito delle modifiche risalenti
alla L. n. 388 del 2000.
Sintomi dell’insidiosità della rinnovata
fisionomia degli apparecchi da trattenimento o da gioco di abilità possono
rinvenirsi in due ulteriori novità normative introdotte dalla L. n. 289 del
2002: il divieto (comma 8) della loro utilizzazione da parte dei minori di
anni 18 (penalmente sanzionato dal terzo periodo del comma 9) ed il già citato
divieto di riprodurre il gioco del poker “o comunque anche in parte le
sue regole fondamentali”.
Al riguardo di quest’ultimo, peraltro,
la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione più volte di pronunciarsi
nel senso di un suo carattere meramente chiarificatore/interpretativo, visto
che, data la natura prettamente aleatoria del gioco del poker praticabile
con gli apparecchi (differentemente da quello praticato in modo tradizionale
con le carte), l’illiceità di questo genere di apparecchi era già desumibile
dal divieto e dalla definizione generale degli apparecchi per il gioco d’azzardo
[37].
Quanto agli altri apparecchi per
il gioco lecito, l’intervento della L. n. 289 del 2002 tende a circoscriverne
la tipologia e, forse, anche la ”appetibilità”.
Di quelli basati esclusivamente sull’abilità
sono ammessi soltanto gli apparecchi che non danno premi o quelli elettromeccanici
privi di monitor che possono distribuire soltanto prodotti di piccola oggettistica.
Gli apparecchi che possono includere una componente aleatoria e che in precedenza
potevano consentire il prolungamento o la ripetizione della partita devono
invece essere convertiti in un altro tipo a partire dal 1 gennaio 2004.
Altre innovazioni della L. n. 289
del 2002 hanno riguardato il trattamento sanzionatorio.
Dopo molti anni si è fatto ritorno
ad una formula di salvaguardia (“Ferme restando le sanzioni previste dal
codice penale per il gioco d’azzardo …”) e per la prima volta la fattispecie
contravvenzionale recata dall’art. 110 tulps (comma 9) ha assunto un carattere
analitico-descrittivo, facendo esplicito riferimento all’installazione o all’uso
di apparecchi per il gioco d’azzardo e all’installazione o all’uso di apparecchi
diversi da quelli per il gioco d’azzardo e tuttavia “non rispondenti alle
caratteristiche e prescrizioni” concernenti gli apparecchi da trattenimento
o da gioco di abilità o comunque da gioco lecito di cui ai commi 6 e 7 [38].
Nel medesimo comma 9 è stata inoltre
introdotta, ex novo, una fattispecie di illecito amministrativo, volta
a sanzionare la distribuzione o l’installazione o l’uso di apparecchi da gioco
(evidentemente, non d’azzardo) in mancanza del nulla-osta dell’Amministrazione
finanziaria prescritto dall’art. 38 della L. n. 388 del 2000.
8.7. Le modifiche più recenti.
Delle non numerose modifiche apportate
all’art. 110 t.u.l.p.s. con l’art. 39 del D.L. n. 269 del 2003 (convertito
nella L. n. 326 del 2003) [39] meritano senz’altro
di essere segnalate, per un verso, l’elevazione a 50 euro del limite di valore
di ciascuna vincita ottenibile con gli apparecchi da trattenimento o da gioco
di abilità e, in senso inverso, la riduzione della “redditività” complessiva,
per i giocatori, del medesimo tipo di apparecchi: l’ammontare delle vincite
che devono essere corrisposte scende, infatti, dal 90% al 75% delle somme
giocate e la base di riferimento di tale computo viene individuata in un ciclo
complessivo di consistenza numerica raddoppiata (14.000 partite in luogo di
7.000).
Di scarso riflesso pratico risulta,
invece, alla luce del già accennato orientamento giurisprudenziale, l’introduzione
di un comma 7-bis, volto ad enunciare anche per gli apparecchi di cui
al comma 7 il divieto di riproduzione del gioco del poker e delle sue regole
fondamentali, con temporanea deroga (sino al 1 maggio 2004) in favore di una
delle sottocategorie di questo genere di apparecchi (quelli di cui alla lettera
b] del comma 7, oggetto di regolarizzazione fiscale ed amministrativa ai sensi
dell’art. 14-bis del D.P.R. n. 640 del 1972 e poi di riconversione)
[40].
L’ultimo intervento legislativo emendativo
sino ad ora portato a termine è, infine, quello riconducibile all’art. 1,
comma 495, della L. n. 311 del 2004, che ha disposto l’abrogazione dell’intera
lettera b) del comma 7 dell’art. 110 t.u.l.p.s., con ciò confermando quella
tendenza alla riduzione dell’ambito degli “altri” apparecchi per il gioco
lecito che si era già manifestata con le modifiche del 2002.
8.8. Possibili radicali mutamenti
con la legge finanziaria per il 2006.
L’instabilità della disciplina legislativa
concernente gli apparecchi da gioco sembra destinata a proiettarsi anche nel
futuro più prossimo.
Il disegno di legge della finanziaria
per il 2006 [41] contiene, infatti,
una serie di disposizioni in materia di giochi[42]
ed alcune di queste recano profonde innovazioni proprio nel settore degli
apparecchi da gioco.
I mutamenti più significativi attengono
alla tipologia degli apparecchi ed al trattamento sanzionatorio.
In ordine al primo aspetto, si profila
un sistema completamente nuovo per gli apparecchi da trattenimento o da gioco
di abilità, a partire da tale loro denominazione, che cesserebbe di esistere.
Attraverso un’integrale sostituzione
del comma 6 dell’art. 110 t.u.l.p.s. si introdurrebbe una nuova area di “apparecchi
idonei per il gioco lecito”, imperniata sulla rete telematica di cui all’art.
14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640 del 1972, nella formulazione introdotta
dall’art. 39 del D.L. n. 269 del 2003. Questa area si articolerebbe in due
sottogruppi.
Da un lato - lettera a) del nuovo
comma 6 - gli apparecchi “obbligatoriamente collegati” alla rete telematica,
che si attiverebbero con moneta metallica oppure con strumenti elettronici
di pagamento appositamente definiti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato e nei quali l’elemento dell’abilità o dell’intrattenimento risulterebbe
meramente compresente con l’elemento aleatorio (e non più prevalente). Salirebbe
il costo massimo unitario della partita (1 euro) e, soprattutto, il limite
massimo di vincita in denaro erogabile (100 euro), mentre si ridurrebbero
drasticamente la durata minima della partita (4 secondi) e la redditività
complessiva di ogni singolo apparecchio (la consistenza numerica del ciclo
di riferimento, infatti, si decuplicherebbe, passando da 14 mila a 140 mila
partite). Resterebbe il divieto di riproduzione del gioco del poker.
Dall’altro lato - lettera b) del
nuovo comma 6 - gli apparecchi che fanno direttamente parte della predetta
rete telematica, attivabili soltanto attraverso il collegamento con un “sistema
di elaborazione” della rete stessa. La disciplina di questo secondo sottogruppo
(costo di ciascuna partita e modalità di pagamento, redditività minima complessiva
di ciascun apparecchio, limite massimo e modalità di erogazione delle vincite,
criteri di immodificabilità e di sicurezza, localizzazione degli apparecchi)
verrebbe demandata pressoché integralmente ad un decreto interministeriale
di natura regolamentare, che dovrebbe definirla “tenendo conto delle specifiche
condizioni di mercato”.
L’effetto complessivo di questo tipo di innovazioni sarebbe
un’ulteriore conferma ed anzi un’accentuazione della tendenza (già inaugurata
con le modifiche degli anni 2000) ad attenuare sul piano sostanziale la distinzione
fra apparecchi per il gioco d’azzardo ed apparecchi per il gioco lecito, pur
accrescendo, al contempo, la puntualizzazione formale-descrittiva dei loro
tratti distintivi.
Si intensificherebbe, inoltre, la contrazione della rilevanza
pratica degli altri apparecchi per il gioco lecito di cui al comma 7 dell’art.
110 t.u.l.p.s, che resterebbe peraltro invariato quanto alla sua formulazione.
Sul versante sanzionatorio si registrerebbe
una generale depenalizzazione, attraverso l’introduzione nel comma 9 (integralmente
rinnovato) di una pluralità di fattispecie di illecito amministrativo in aggiunta
all’unica oggi esistente ed in sostituzione della fattispecie contravvenzionale
attualmente vigente (concernente, come già visto, l’installazione e l’uso
di apparecchi non conformi alle caratteristiche e prescrizioni dei commi 6
e 7).
In particolare, verrebbero assoggettati
a sanzioni amministrative pecuniarie di varia entità:
- la produzione, l’importazione,
la distribuzione, l’installazione o comunque l’uso di apparecchi non rispondenti
alle caratteristiche e prescrizioni dei commi 6 e 7 e delle relative disposizioni
attuative ovvero di apparecchi sprovvisti dei prescritti “titoli autorizzatori”;
- la corresponsione di premi diversi
da quelli ammessi;
- la mancata apposizione sui singoli
apparecchi dei rispettivi titoli autorizzatori.
Il micro-ordinamento degli apparecchi
da gioco verrebbe dunque ad essere caratterizzato da un predominio assoluto
dell’autorità amministrativa di settore, sia attraverso i preventivi interventi
di conformazione delle caratteristiche degli apparecchi utilizzabili per il
gioco lecito, sia per l’estromissione dell’autorità giudiziaria dal campo
degli accertamenti sanzionatori.
A quest’ultimo proposito, peraltro,
il fatto che il rinnovando comma 9 dell’art. 110 t.u.l.p.s. conserverebbe
la formula di salvaguardia “Ferme restando le sanzioni previste per il
gioco d’azzardo dal codice penale”, potrebbe in realtà lasciare aperti
spazi di rilevanza penale nelle ipotesi in cui apparecchi da gioco risultassero
rispondenti a schemi di funzionamento improntati a predominante aleatorietà,
oltre che a finalità di lucro.
E’ anche vero, peraltro, che, data
l’incidenza delle determinazioni conformative adottate dall’Amministrazione
finanziaria sulla struttura e sul funzionamento della rete telematica in questione
e degli apparecchi da gioco che ne farebbero parte (in particolare, quelli
di cui alla lettera b] del rinnovando comma 6), dovrebbero essere astrattamente
suscettibili di una qualificazione di illiceità penale per ricorrenza degli
estremi del gioco d’azzardo soltanto gli apparecchi che operassero in difformità
dai parametri posti dalla predetta Amministrazione; ma l’operatività di tali
apparecchi dovrebbe essere impedita direttamente dai meccanismi di sicurezza
posti a presidio della rete telematica, con conseguente contrazione dei concreti
margini di applicazione della tutela repressiva penale.
Ciò a meno di non voler configurare,
altresì, casi di disapplicazione in sede giudiziaria penale delle determinazioni
regolamentari o autorizzatorie emanate dall’autorità amministrativa, per eventuale
contrasto con i parametri legislativi generali (art. 721 c.p., art. 110, comma
5, t.u.l.p.s.) di individuazione del gioco d’azzardo. Ma in tali casi la sanzionabilità
penale delle singole condotte potrebbe essere esclusa, in concreto, in virtù
del difetto dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) del reato contravvenzionale,
derivante dal legittimo affidamento ingenerato proprio dalle determinazioni
dell’autorità amministrativa.
9. Fattispecie sanzionatorie minori
Un cenno separato e conclusivo può
essere dedicato ad alcune fattispecie di minore rilevanza.
Originariamente regolate nel corpo
normativo concernente il lotto (R.D.L. n. 1933 del 1938), evidentemente in
considerazione della loro contiguità con esso sul piano della struttura e
della pervasività sociale, le manifestazioni a premio e le manifestazioni
di sorte locali hanno visto trasferire ed innovare di recente la propria
disciplina ad opera di un regolamento di delegificazione emanato con il D.P.R.
n. 430 del 2001 sulla base dell’apposita previsione contenuta nella L. n.
449 del 1997 (art. 19).
Elemento centrale della nuova disciplina
è l’abolizione della necessità dell’autorizzazione, sostituita da una comunicazione
preventiva.
Le manifestazioni a premio costituiscono,
essenzialmente, promesse unilaterali al pubblico direttamente conformate sul
piano civilistico dagli artt. 1989 e ss. c.c. e consistono nella promessa
di premi diretta a favorire la conoscenza e l’acquisizione di prodotti o servizi.
Quando l’assegnazione del premio
risulta collegata alla compravendita di determinati tipi o quantità di prodotti
(o servizi) si ha, specificamente, una “operazione a premio”, quando,
invece, essa dipende prioritariamente da elementi aleatori o di abilità la
manifestazione si denomina “concorso a premio”. I premi possono consistere
anche in giocate del lotto o in biglietti delle lotterie nazionali.
Secondo il regolamento, lo svolgimento
delle manifestazioni a premio è vietato, in quanto elusivo del monopolio statale
sui giochi, quando mancano “reali scopi promozionali”: in tali casi
(come in altre ipotesi illecite di diverso genere) si applica la sanzione
amminsitrativa di cui all’art. 124, comma 1, del citato regio D.L. n. 1933
del 1938.
Le manifestazioni di sorte locali
consistono, invece, in lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza
o altre attività simili e possono essere organizzate, previa comunicazione
al prefetto e al sindaco, soltanto da particolari soggetti (enti morali, associazioni
o comitati senza fini di lucro, partiti politici) ovvero in ambito familiare
e privato.
Anche per le violazioni concernenti
tali manifestazioni il regolamento di cui al D.P.R. n. 430 del 2001 fa rinvio
alle sanzioni amministrative poste dal regio D.L. n. 1933 del 1938 (evidentemente,
quelle sopravvissute alle abrogazioni disposte direttamente dalla legge n.
449 del 1997).
Su queste attività il legislatore
è ritornato ancor più recentemente, per rinforzare i profili di contrasto
a possibili fenomeni di elusione del monopolio statale sui giochi.
In particolare, il D.L. n. 269 del
2003, convertito nella L. n. 326 del 2003, ha disposto (art. 39, commi 13-quater
e 13-quinquies) che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
sia portata preventivamente a conoscenza (a seconda dei casi, tramite il Ministero
delle attività produttive o direttamente dai soggetti promotori) dei concorsi
a premio e delle manifestazioni di sorte locali in procinto di essere effettuati,
al fine di verificare se vi sia coincidenza con giochi riservati allo Stato
e poter disporre, in caso affermativo, la cessazione dell’attività ovvero
prescrizioni per il suo svolgimento in forme diverse.
Per le ipotesi di effettuazione delle
attività in violazione della determinazione contraria o delle prescrizioni
dell’Amministrazione finanziaria le disposizioni in questione configurano
una fattispecie contravvenzionale (punita con l’arresto fino ad un anno),
“salvo che il fatto costituisca più grave reato”, ferme, comunque,
le sanzioni amministrative richiamate dal D.P.R. n. 430 del 2001.
Può essere interessante notare, da
ultimo, una fattispecie contravvenzionale recentissimamente introdotta dalla
L. n. 173 del 2005 (recante “Disciplina della vendita diretta a domicilio
e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali”), con la quale
si punisce (art. 7) la promozione o la realizzazione di talune forme particolari
di attività o di strutture di vendita ovvero di operazioni e “catene”, che
sono tutte espressamente vietate dalla medesima legge (art. 5).
Si tratta, più esattamente, di quelle
attività e strutture di vendita “nelle quali l’incentivo economico primario
dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti
piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni
o servizi”, nonché di quelle operazioni “quali giochi, piani di sviluppo,
“catene di Sant’Antonio”, che configurano la possibilità di guadagno attraverso
il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare
si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo”.
Cons. Francesco Frettoni
Magistrato ordinario